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Comportamenti devianti sul luogo di lavoro: pronunce della Corte di Cassazione

Comportamenti devianti sul luogo di lavoro: pronunce della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con recentissime sentenze ha fatto un po’ di chiarezza su diverse fattispecie.

Con la sentenza n. 7844 del 29 marzo 2018 la Corte di Cassazione prende in esame il reato di straining e stabilisce che sono legittime le richieste risarcitorie avanzate dai lavoratori per il cosiddetto danno da “straining”.

Nel caso di specie il lavoratore ricorrente si era trovato a vivere in azienda una notevole situazione di stress. Nonostante fosse inquadrato nella categoria dirigenziale era stato allontanato dalla direzione ed era stato destinatario di una serie di lettere di scherno inviate dalla stessa banca dove prestava la propria attività.

L’invio delle lettere, anche se circostanziato nel tempo, aveva provocato nel lavoratore uno stato di stress e di mortificazione tale da pregiudicare il suo stato di salute.

Con la sentenza n. 10285 del 27 aprile 2018 la Corte di Cassazione si è soffermata sul caso di un responsabile del servizio di polizia amministrativa che era stato privato dal datore di lavoro sia delle risorse che dei mezzi necessari a svolgere le sue mansioni.

Il dipendente non era stato altresì consultato sulla riorganizzazione della sua struttura. Egli quindi era stato mortificato e isolato e tale situazione gli aveva provocato una sofferenza psichica tale da arrivare alla malattia. I giudici hanno chiarito innanzitutto che il mobbingsi concretizza attraverso molteplici forme che possono consistere non solo in offese, ma nell’emarginazione del soggetto sia attraverso l’espletamento di compiti dequalificanti, sia nella privazione dei poteri gestori e gerarchici.

Ancora la Cassazione con la sentenza n.18717 del 2 maggio 2018 ha affrontato il caso in cui offese, dispetti e umiliazioni arrivino da un collega di lavoro.

Si parla in tali ipotesi di mobbing orizzontale laddove il dipendente “di pari grado” decida di prendere di mira un altro collega umiliandolo, deridendolo, isolandolo.

Nel caso di specie il lavoratore aveva criticato il collega e la propria azienda con un post pubblico su Facebook.

La Corte di Cassazione ha suggerito che ci sono vari modi per difendersi e quindi per agire legalmente riferendo, in primis, tali offese al datore di lavoro (esibizione delle email ingiuriose, registrazione vocale delle minacce subite) in quanto responsabile per la salute psicofisica di tutti i dipendenti.

Qualora poi le offese, i dispetti, le mortificazioni rechino con sé l’elemento della continuità è possibile agire contro il collega attraverso una causa di mobbing, fino ad arrivare alla denuncia penale per stalking se proprio per via della situazione di costante ansia e paura verso il collega, la vittima sia costretta a cambiare le proprie abitudini quotidiane.

Di queste e di altre fattispecie tratteremo nell’ambito della giornata di studio sui comportamenti devianti sul luogo di lavoro organizzata a Milano da Paradigma il 30 maggio 2018. Sarà occasione di confronto operativo con giuslavoristi, psicologi, penalisti e aziende su problematiche di assoluta attualità e grande delicatezza.

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