Antiriciclaggio, poteri sanzionatori riservati a Bankitalia
L’adunanza generale del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018 risponde positivamente a un quesito posto dalla Banca d’Italia in tema di potestà sanzionatoria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo, confermando che è riservata allo stesso Istituto anche la competenza a irrogare sanzioni ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari sottoposti alla Sua vigilanza.
Al quesito «se la Banca d’Italia può essere ritenuta autorità competente a irrogare le sanzioni previste dall’articolo 62, comma 2, Dlgs 231/2007, nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa vigilati» il Consiglio di Stato ha dato risposta affermativa, con la precisazione che da tale competenza è esclusa l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, invece attribuita dalla legge al Mef.
La disciplina antiriciclaggio e il relativo impianto sanzionatorio, che sono stati profondamente novellati a seguito del recepimento in Italia della IV Direttiva AML, saranno analizzati in dettaglio nel corso del convegno Paradigma “L’evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari” che si terrà a Milano il 3 e 4 ottobre 2018.
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