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RUP e commissione giudicatrice: l’incompatibilità vizia in radice l’intera procedura

RUP e commissione giudicatrice: l’incompatibilità vizia in radice l’intera procedura

L’illegittima composizione della commissione giudicatrice vizia in radice la procedura selettiva e ne comporta l’integrale rinnovazione.

È quanto ha stabilito l’A.N.AC., con la Deliberazione A.N.AC. 8 novembre 2017 n. 1143, resa su istanza di parere, nell’ambito della quale sono fornite importati indicazioni sulle incompatibilità del RUP rispetto al ruolo di commissario/Presidente della commissione giudicatrice.

In particolare, l’Autorità osserva che:

  • “l’art. 77 comma 4 esclude che i commissari possano aver svolto o svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In questo modo, la norma rafforza un principio già espresso dall’art. 84 comma 4, riportandolo in termini diversi e più stringenti, eliminando così l’eccezione per il Presidente della commissione che non sopravvive al vecchio Codice;
  • la regola risponde al principio di tutela dell’imparzialità e dell’oggettività e mira a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura […];
  • Circa i limiti dell’incompatibilità del rup a far parte della commissione di gara, parte della giurisprudenza rintraccia una sorta di graduazione della violazione in ragione dell’apporto decisionale fornito da tale figura alla procedura di gara. Si distingue quindi tra il responsabile con ruolo soltanto propositivo e/o istruttorio rispetto agli atti di gara, la cui posizione risulterebbe meno in conflitto nel caso venga a coincidere con un membro della commissione e quella invece del rup con poteri dirigenziali che approva il disciplinare, il capitolato e adotta anche atti di modifica con proprie determinazioni dirigenziali […] il quale non può assumersi anche la valutazione dei concorrenti accentrando così ogni onere decisionale”.

Il tema, insieme alle numerose modifiche introdotte dalla Determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, sarà oggetto di approfondita disamina nell’ambito della giornata di studio organizzata da Paradigma su Il RUP dopo il Decreto Correttivo e le Linee guida ANAC n. 3/2017, che si terrà a Milano, il 24 gennaio 2018. L’Evento sarà disponibile anche in videoconferenza.

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