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Con il cessare del contratto di agenzia si risolve anche l’incarico accessorio

Con il cessare del contratto di agenzia si risolve anche l’incarico accessorio

La Cassazione ribadisce che la cessazione del rapporto di agenzia comporta anche l’automatica risoluzione dell’incarico accessorio (nel caso di specie, incarico di Business Manager), pur restando i due rapporti assoggettati, ciascuno, alla propria specifica disciplina.

Nel caso oggetto della pronuncia, l’incarico di Business Manager era espressamente definito come accessorio al contratto di agenzia e la Corte di Cassazione ha richiamato e riaffermato il principio per cui “il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere riscostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale”, con la conseguenza che “le vicende del rapporto principale si ripercuotono su quello accessorio, condizionandone validità ed efficacia”.  

La cessazione del rapporto di agenzia comporta pertanto anche la cessazione dell’incarico accessorio.

Il contratto di agenzia è infatti disciplinato dalle specifiche disposizioni in materia che non sono invece applicabili all’incarico accessorio, assoggettato alla propria disciplina.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che non per tutti i contratti di durata l’ordinamento impone, in ipotesi di recesso, l’obbligo del preavviso e che tale istituto, valido per il contratto di agenzia, non è previsto né dalla legge né dalla regolamentazione contrattuale per rapporti accessori al mandato.

La Corte ha pertanto cassato la sentenza di merito che, includendo nella base di calcolo dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso anche le provvigioni maturate dall’agente nel distinto rapporto accessorio manageriale, aveva riconosciuto all’agente tale indennità per il recesso dall’incarico accessorio oltre che dal contratto di agenzia, facendo discendere dalla cessazione del rapporto conseguenze non previste né dalla legge né dal contratto individuale. (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 27 giugno 2018, n.16940)

Di recesso e risoluzione del contratto, di indennità di fine rapporto, di risarcimento del danno e di altre le novità inerenti il contratto di agenzia, si tratterà nell’ambito dell’appuntamento annuale organizzato da Paradigma il 21 novembre a Milano.

Le due tavole rotonde daranno la possibilità ai partecipanti di analizzare casi problematici  e di confrontarsi sulle best practice attraverso il dibattito tra relatori e partecipanti.

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