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Requisiti dell’in house providing rispettati anche con l’apporto minoritario di capitali privati

Requisiti dell’in house providing rispettati anche con l’apporto minoritario di capitali privati

Con Parere n. 2583 dell’8 novembre 2018 la Sez. I del Consiglio di Stato si è espressa in termini sostanzialmente favorevoli circa il permanere del rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di requisiti indefettibili della società in house, e di legittimo affidamento diretto di servizi alla stessa, relativamente a una società pubblica il cui statuto consenta l’apertura del capitale della stessa società all’apporto di capitali privati, entro il limite di un terzo del capitale sociale e senza riconoscimento di nessun potere di veto né di influenza dominante.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il requisito del controllo analogo non venga violato dall’apertura del capitale a conferimenti di privati e che l’affidamento diretto di servizi alla società in parola, da parte di uno dei soggetti pubblici titolari del controllo sulla medesima, sia conforme al Codice degli appalti pubblici e delle concessioni e al T.U. delle società pubbliche.

In estrema sintesi, gli argomenti sulla base dei quali il CdS è pervenuto a tali conclusioni sono i seguenti:

– mentre il Codice dei contratti pubblici  e delle concessioni consente la partecipazione di soci privati nella società in house solo se previsto da una legge statale, il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, all’art. 16, co. 1, la permette anche se prevista da una legge regionale, purchè alle condizioni consentite dall’ordinamento e nei limiti delle competenze legislative della Regione;

– l’art. 4 della Legge della Regione Piemonte n. 14/2016 stabilisce che “possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, le CCIAA, i consorzi di operatori turistici di cui all’art. 18, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte”, fornendo la base normativa richiesta dall’art. 16 TUSP;

– la locuzione “prescritta” utilizzata all’articolo 16 del TUSP non deve essere intesa in senso precettivo (come “obbligo” imposto dalla legge) ma può intendersi nel senso che la presenza di privati in una società pubblica è ammissibile alle condizioni previste dalla normativa, evitando che il privato possa vantare forme di controllo, poteri di veto o un’influenza dominante sulla società e fermi restando gli altri requisiti, presupposti e condizioni utili per configurare una società in house;

– la persona giuridica di cui al caso di specie è controllata (sia pure nell’ambito di un controllo pubblico frazionato, che vede quindi la compresenza di altro socio pubblico) da un ente regionale, in relazione a competenze regionali;

– l’articolo 7 dello Statuto della società specifica che la partecipazione di privati al proprio capitale è consentita entro il limite complessivo di un terzo del capitale sociale, senza riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante;

– l’articolo 25 dello Statuto della persona giuridica in questione, riguardante il controllo analogo e strategico e di gestione della Regione stabilisce che detta Società è sottoposta al controllo strategico da parte della Regione in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e amministrativo.

Ulteriori approfondimenti sul Parere in questione saranno forniti, nel quadro di un approfondito esame su tutti i profili più rilevanti del tema del controllo analogo sulle società in house, nel corso del convegno di Paradigma previsto a Milano l’11 dicembre prossimo.

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