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Esposizione agli agenti nocivi e malattie professionali: resi noti i motivi dell’assoluzione nel caso Pirelli bis

Esposizione agli agenti nocivi e malattie professionali: resi noti i motivi dell’assoluzione nel caso Pirelli bis

Il Tribunale di Milano ha depositato le motivazioni dell’assoluzione di nove ex dirigenti di Pirelli, nei confronti dei quali la Procura aveva ritenuto di contestare i delitti di omicidio e lesioni colpose ai danni di oltre una ventina di dipendenti che avevano operato presso tre stabilimenti all’interno del gruppo (Sentenza n.13532 / 2016)

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale milanese ha esaminato in prima battuta le realtà societarie del gruppo, individuando così sia le società che avevano nel tempo gestito i tre stabilimenti ove lavoravano le persone danneggiate, sia coloro che in tali società avevano rivestito “ruoli di amministrazione se non di legali rappresentanti e/o titolari della posizione di garanzia”.

Ha escluso quindi che possano essere attribuite agli imputati le violazioni delle norme cautelari concernenti la non idoneità dei sistemi di aspirazione, la mancata fornitura di DPI o il mancato controllo sul loro utilizzo, le modalità utilizzate per svolgere i lavori di manutenzione degli impianti coibentati con amianto e quelle di raccolta e smaltimento delle fibre, nonché  l’omessa informazione ai lavoratori sui rischi specifici derivanti dall’esposizione agli agenti nocivi.

Posto infatti che, secondo il giudice, l’inizio dell’induzione della malattia coincide con la prima esposizione alle sostanze nocive, che la latenza minima ha una durata massima stimabile in 15 anni e che le esposizioni successive all’induzione non hanno alcuna rilevanza, neppure ai fini di accelerare il processo genetico del tumore, a nessun imputato può essere ascritto di aver cagionato o contribuito a cagionare il formarsi delle patologie tumorali, dal momento che “gli imputati hanno fatto parte del CdA delle Società che hanno gestito i siti produttivi a partire dal 1980“, quando ormai “erano decorsi“, in tutti i casi esaminati, oltre “15 anni dalla prima esposizione“, e giacché “i lavoratori che hanno contratto il mesotelioma sono stati esposti per la prima volta all’agente nocivo in tempi risalenti” (pp. 70-71).

Il principio stabilito dalla sentenza dal tribunale di Milano si pone tuttavia in contrasto con alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Nel corso della tavola rotonda prevista a Milano il 30 gennaio 2019, nell’ambito dell’evento organizzato da Paradigma “Responsabilità dei vertici aziendali per i reati ambientali e la sicurezza sul lavoro”, si analizzerà la casistica, gli aspetti problematici e la giurisprudenza più recente.

L’incontro si propone di analizzare gli strumenti di protezione per le imprese e per i propri vertici, valutando i costi-benefici dell’adeguamento agli standard di sicurezza vigenti nel settore.

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