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La nuova class action: vera rivoluzione o no? | Intervista all’Avv. Fabio Valerini

La nuova class action: vera rivoluzione o no? |  Intervista all'Avv. Fabio Valerini

La stampa quotidiana, le riviste on line specializzate e i social network stanno ospitando, negli ultimi giorni, opinioni spesso discordanti sulla reale portata delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma della class action. Abbiamo chiesto all’Avv. Fabio Valerini, processualcivilista e esperto di mediazione, di rispondere ad alcuni nostri quesiti sul tema.

 

1) Il dibattito sulla class action “riformata” sta oscillando tra i commenti allarmati dei giorni immediatamente seguenti l’approvazione, per gli effetti oltremodo afflittivi che questa avrebbe sul mondo delle imprese, e alcune letture più “a freddo”, tese a ridimensionare di molto la portata delle innovazioni apportate all’istituto. Qual è la lettura che Lei ritiene più appropriata del nuovo impianto normativo dell’azione di classe?

È vero, all’indomani dell’approvazione della riforma i commenti sono stati polarizzati: da una parte vi è stato chi ha messo in evidenza effetti negativi per le imprese, dall’altra parte chi ha teso a sminuirne la complessiva efficacia.

 

A mio avviso occorre fare chiarezza. In primo luogo, va detto che le imprese che si comportano bene non hanno da temere nulla dalla class action. Anzi, una class action efficiente – e la nuova è sicuramente più efficiente della precedente – è uno strumento per rendere la concorrenza sana.

 

In secondo luogo, poi, va dato atto che le nuove norme determinano, rispetto al passato, un deciso e significativo ampliamento di chi potrà agire e dei diritti per i quali si potrà chiedere tutela.

 

L’estensione dell’area di applicazione è particolarmente rilevante: l’azione di classe riguarderà ora non più solo i rapporti di consumo, ma tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che possono coinvolgere una pluralità di soggetti.

 

Penso, quindi, agli illeciti antitrust, concorrenza sleale, prassi commerciali scorrette, prodotti difettosi, violazioni in materia di privacy, danno ambientale, sicurezza sul lavoro.

 

 

2) Uno dei punti di “debolezza” della nuova class action risiederebbe, secondo taluni, nel fatto che l’azione non possa produrre in automatico, laddove accolta, una condanna al risarcimento, ma soltanto una sentenza dichiarativa che rende in seguito necessario un secondo step. Concorda con questa critica?

 

Non credo proprio sia una debolezza, anzi a mio avviso, semplifica il percorso che porta all’accertamento della responsabilità, che potrà poi essere il punto di partenza per addivenire ad un accordo quantomeno sul risarcimento del danno. Inoltre, il secondo step ha proprio lo scopo di consentire ulteriori adesioni e quindi rendere più efficiente il sistema

 

3) Un’altra criticità rilevata è quella del filtro all’accesso: si dice cioè che poco cambierà rispetto ad oggi perché l’individuazione di una classe omogenea andrà pur sempre sottoposta a un severo scrutinio iniziale. E’ proprio così?

 

È vero, anche la nuova procedura prevede il filtro all’ammissibilità dell’azione come quella precedente; ma si tratta di una fase che, per quanto potenzialmente dispendiosa, è necessaria per trovare un punto di equilibrio tra l’esercizio dell’azione di classe e l’esigenza del convenuto di non essere esposto ad azioni inammissibili ed infondate. Tuttavia, una volta superato il filtro dell’ammissibilità sono state semplificate le modalità di pubblicità.

 

4) Altre censure sono state mosse contro la possibilità di aderire “in corsa” all’azione di classe e al patto di quota lite con l’avvocato.

 

Si tratta di due scelte direi necessarie per rendere la class action efficace ed efficiente. Quanto alla previsione dell’adesione in corsa ciò significa che l’adesione potrà avvenire anche successivamente alla sentenza di accoglimento: questo, ovviamente, amplia la platea dei danneggiati che possono ottenere il risarcimento dei danni. Ma questo altro non è che il risultato di una mediazione tra la soluzione precedente nota come opt in e la soluzione dell’opt out. Quest’ultima soluzione – per cui la sentenza di classe fa stato nei confronti di tutti quelli che non hanno chiesto di essere esclusi dall’azione – è quella più efficace, perché normalmente i soggetti non agiscono, ma in Italia non è stata scelta perché la si ritiene in contrasto con i principi costituzionali relativi all’efficacia del giudicato.

 

5) In un Paese come l’Italia che non conosce, salvo recenti e timide aperture della Cassazione, i cd. danni punitivi, la class action potrà davvero funzionare da incentivo a comportamenti virtuosi?

 

Prima di rispondere alla domanda vorrei ricordare che le nuove norme devono essere lette, come si suol dire, in combinato disposto con altre novità rilevanti dell’ordinamento: mi riferisco alla riforma della crisi dell’impresa e all’obbligo, da subito in vigore, di adeguare l’organizzazione delle imprese in modo da rilevare tempestivamente la crisi. Ebbene, in quest’ottica quello che possiamo chiamare rischio class action avrà un ruolo fondamentale che il management dovrà tenere sotto osservazione e gestire in maniera efficace anche per le possibili conseguenze.

 

Detto questo, le nuove norme e la loro applicazione dovranno tendere proprio a mettere in atto comportamenti virtuosi perché, diversamente da prima, i danneggiati potranno aderire anche dopo la sentenza che avrà accertato il danno, e soprattutto vi sarà un procedimento molto snello per l’accertamento dei diritti individuali e la relativa quantificazione, con le spese legali che saranno determinate in maniera più significativa rispetto al passato.

 

In quest’ambito conterà molto l’evoluzione in materia di quantificazione del danno, perché non c’è dubbio che un’apertura in questo senso – sul modello dei danni punitivi di oltre oceano oppure una rivisitazione del danno in re ipsa – aumenterebbero l’efficacia deterrente della class action che, tuttavia, la novella legislativa ha già reso notevolmente più significativa rispetto al passato.

 

L’Avv. Valerini sarà tra i relatori dell’iniziativa di approfondimento sulla nuova class action che Paradigma ha organizzato per il 4 giugno prossimo a Milano.

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