Decreto 231: la responsabilità scatta anche per l’ente straniero privo di sede in Italia
L’ente è chiamato a rispondere da illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto in relazione al quale sussista la giurisdizione nazionale, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia sede legale, ovvero a prescindere dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia.
È quanto ha stabilito la sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2020, n. 11626.
Il principio affermato è quantomai dirompente, ed implica l’applicabilità “sistema 231” nei confronti di un ente straniero privo di sede in Italia per l’illecito amministrativo derivante da un reato presupposto sottoposto alla giurisdizione nazionale, in quanto anch’esso è soggetto all’obbligo di osservare la legge italiana.
Tanto – precisa la Corte – “a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia […]”.
Il tema sarà ampiamente affrontato da autorevoli relatori in occasione del Forum 231 di Paradigma, in programma nei giorni 26 e 27 maggio 2020 in modalità videoconferenza
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