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Clausole di genere e generazionale negli appalti PNRR

Clausole di genere e generazionale negli appalti PNRR

Le Linee Guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNC (Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari), previste dall’art. 47, comma 8, del D.L. n. 77/2021, sono state adottate dai ministri competenti con Decreto del 7 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021.

 

Gli obiettivi di inclusione previsti dalla fonte normativa primaria, e meglio dettagliati nel provvedimento attuativo, concretizzantisi nella quota del 30% di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile (30% di giovani e 30% di donne, quindi target di policy tra loro distinti), rappresentano certamente un elemento di non poca rilevanza per gli operatori economici che concorreranno all’assegnazione delle commesse pubbliche finanziate coi fondi PNRR-PNC, e anche per le stazioni appaltanti che struttureranno i bandi. Ma, certo, non sono né una misura che può, da sola, risolvere gli squilibri e le diseguaglianze occupazionali presenti nel mercato del lavoro, né l’unico presidio normativo a tutela delle esigenze sociali contemplato nella disciplina degli appalti pubblici.

 

In un articolo apparso alcuni giorni orsono sulla rivista economica on line “lavoce.info”, una sociologa esperta di mercato del lavoro e politiche di genere si è espressa in termini alquanto critici rispetto alle Linee Guida, contestandone in particolar modo due aspetti: la motivazione in ordine alla possibilità di derogare alla quota del 30%, a suo dire resa possibile anche in termini generici; la mancata indicazione a priori, nelle Linee Guida, di un “soggetto responsabile della verifica della fondatezza della deroga”.

 

In realtà, il paragrafo 6 delle Linee Guida reca varie indicazioni in grado di fugare i dubbi e le perplessità della commentatrice, la quale d’altra parte ammette di non comprendere il richiamo, nelle Linee Guida, all’elemento della “socialità” quale possibile argomento da porre a base della deroga (quindi, probabilmente non considera l’esistenza di altre clausole sociali applicabili nei contratti pubblici, tra cui quella di stabilità occupazionale).

 

Un approccio quale quello adottato nel commento in questione trascura inoltre il fatto che la stazione appaltante, nel predisporre il bando, può e deve tenere conto dei dati del mercato del lavoro nei singoli settori, al fine di perseguire gli obiettivi imposti con le modalità più idonee tra quelle disponibili. Come ben indicato nel già citato paragrafo 6 delle Linee Guida, un settore con tassi di occupazione femminile inferiori al 25% presenta evidentemente delle criticità relative alla partecipazione femminile che non sono risolvibili “d’emblée”, il che suggerisce ad esempio di procedere individuando un obiettivo di incremento dell’occupazione femminile rispetto alla media di quel settore, e rafforzando ogni eventuale ulteriore miglioramento da parte degli offerenti rispetto a questo target con opportune premialità in termini di punteggio di gara.

 

Il tema delle Linee Guida sulle pari opportunità di genere e generazionali costituirà oggetto di approfondimento nel webinar di Paradigma previsto il 21 febbraio prossimo.

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