Circolare 1/2022: dall’Istituto Nazionale del Lavoro i chiarimenti sugli obblighi di formazione del datore di lavoro
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n.81/2008) ha recentemente subito diverse importanti modifiche, tra cui quelle all’art. 37, inerente gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sul tema, l’Istituto Nazionale del Lavoro, ha rilasciato la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, in cui fornisce alcune indicazioni relative alla norma.
In particolare, la Circolare chiarisce alcuni aspetti sull’applicazione della nuova normativa sia nei confronti dei datori di lavoro, che dei dirigenti e dei preposti, oltre che sull’obbligo di addestramento.
Secondo INL in base al nuovo comma 7 del citato art. 37, il datore di lavoro (nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi) deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un prossimo Accordo sulla formazione Stato-Regioni da adottare entro il 30 giugno 2022.
L’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza individuerà:
- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- la modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
L’Istituto Nazionale del Lavoro chiarisce anche sull’obbligo di addestramento.
Secondo INL si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione anche per quanto concerne il tracciamento nell’“apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non viene invece sanzionato il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, “elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e sul quale ci si dovrà aspettare l’emanazione di una specifica disposizione.
L’Ing. Luca Boldrini approfondirà la tematica nell’ambito dell’evento in diretta streaming “Responsabilità dei vertici aziendali per i reati ambientali e la sicurezza sul lavoro dopo la Legge n. 215/2021 e la sentenza n. 32899/2021” previsto il 10 e 11 marzo 2022.
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