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Sicurezza sul lavoro: sanzioni a chi non applica le nuove regole sull’addestramento

Sicurezza sul lavoro: sanzioni a chi non applica le nuove regole sull’addestramento

L’entrata a regime dei nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro è subordinata all’accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni, che dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno. Si provvederà quindi ad accorpare, rivisitare e modificare le indicazioni attuative già previste dagli accordi del 21 dicembre 2011.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha da poco pubblicato la circolare 1/2022, con la quale vengono fornite le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal decreto legge 146/2021 che ha modificato l’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

Per quanto riguarda il nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro, l’accordo determinerà la durata, le modalità e soprattutto i contenuti minimi e il corretto adempimento dell’obbligo di formazione. Con specifico riferimento al Dirigente Preposto, l’adeguatezza e la specificità della formazione terranno conto dei compiti introdotti nel nuovo articolo 19 del Testo Unico.

 

La circolare chiarisce che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti non possono costituire ipotesi di violazione di legge con applicazione delle relative sanzioni e che, fino alla sottoscrizione della nuova intesa, continueranno a valere le disposizioni già in essere.

Differente è la situazione riguardante l’obbligo di addestramento secondo la nuova formulazione dell’articolo 37, comma 5, del Testo Unico.

 

Infatti, alla previsione che l’addestramento deve essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro, è stato specificato che esso consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale, nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza e che tali interventi «devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».

 

Per le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del nuovo articolo 37 del TU (21 dicembre 2021), i contenuti dell’addestramento trovano immediata applicazione, con la conseguenza che la violazione relativa all’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata è penalmente sanzionata. Può essere, invece, oggetto del provvedimento di disposizione (articolo 14 del decreto legislativo 124/2004) l’eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative.

 

La tematica verrà affrontata nell’ambito dell’evento formativo organizzato da Paradigma il 10 e 11 marzo prossimi sulle “Responsabilità dei vertici aziendali per i reati ambientali e la sicurezza sul lavoro dopo la Legge n. 215/2021 e la sentenza n. 32899/2021”

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