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Rapporti tra giudizio sull’interdittiva antimafia e controllo giudiziario: nuova importante sentenza del TAR Catania

Rapporti tra giudizio sull’interdittiva antimafia e controllo giudiziario: nuova importante sentenza del TAR Catania

Con sentenza n. 1219/2022, il TAR Catania è nuovamente intervenuto sul tema dei rapporti tra giudizio pendente dinanzi al g.a. per l’annullamento di provvedimento interdittivo antimafia e accoglimento, da parte alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale territorialmente competente, dell’istanza di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 159/2011.

 

L’orientamento espresso dal tribunale amministrativo catanese sul punto diverge da quelli fin qui seguiti dal Consiglio di Stato e (con soluzione innovativa) dal TAR Reggio Calabria: se per il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa (cfr. ex multis, ord. nn. 4873/2019 e 5482/2019), l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario determina infatti una causa necessaria di sospensione del giudizio, in conseguenza della sospensione ex lege dell’efficacia del provvedimento interdittivo, per il TAR reggino (cfr. ex multis, sue sentenze nn. 15/2019 e 350/2019), in assenza di una ipotesi prevista dalla legge, non opera l’art. 295 c.p.c. (come richiamato dall’art. 79 co. 3 c.p.a.) e, stante la non interferenza degli ambiti giurisdizionali appartenenti al giudice amministrativo e al giudice della prevenzione penale, il giudice amministrativo ha comunque l’obbligo di definire nel merito il ricorso. Il TAR Catania supera queste due letture del rapporto tra giudizio amministrativo sull’interdittiva e avvenuta ammissione al controllo giudiziario dell’impresa, pervenendo alla diversa conclusione della sopravvenuta improcedibilità del ricorso avente ad oggetto la misura interdittiva, sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

  1. l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario determina la sopravvenuta inefficacia della misura interdittiva;
  2. in prossimità della cessazione del controllo giudiziario, sussisterà comunque l’obbligo di un aggiornamento dell’interdittiva antimafia in capo all’amministrazione competente, che dovrà attivarsi ex officio;
  3. l’aggiornamento dell’interdittiva sarà un nuovo provvedimento, non un atto meramente confermativo della precedente interdittiva, scaturente quindi da una rinnovata istruttoria che dovrà obbligatoriamente tenere conto di quanto accaduto durante il periodo di controllo giudiziario;
  4. l’interesse alla decisione del ricorso potrebbe persistere ai soli fini risarcitori.

 

Infine, il TAR Catania ritiene necessario soffermarsi sulle novità normative apportate dal D.L. n. 152/2021, convertito in L. n. 233/2021, anche al fine di individuare gli effetti conformativi della propria sentenza, posto che, ancorché non vigenti al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, queste troveranno necessariamente applicazione al momento dell’aggiornamento dell’interdittiva, da effettuarsi prima della conclusione del controllo giudiziario. A tal proposito, il tribunale amministrativo rammenta la necessità che l’aggiornamento dell’interdittiva avvenga a seguito di una nuova istruttoria, da strutturarsi secondo il modello procedimentale c.d. “partecipato” previsto dalla novella legislativa.

 

Quanto alla possibilità di residuo interesse alla decisione, nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’interdittiva, ai fini meramente risarcitori, il TAR Catania alla luce del disposto di cui all’art. 34 co. 3 c.p.a. vi dà risposta positiva, in quanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, determinatasi per effetto della successiva ammissione al controllo, non eliderebbe gli eventuali danni medio tempore prodotti dall’interdittiva, i cui effetti sono sospesi ex lege ex art. 34 bis, co 7, ma solo ex nunc.

 

L’importante sentenza del TAR Catania troverà approfondimento, nel quadro dell’esame complessivo dell’impatto sui contratti pubblici della normativa antimafia, nell’evento “Aggiornamenti in materia di normativa antimafia e contratti pubblici”  organizzato da Paradigma  il 27 maggio prossimo.

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