Ineludibile la valutazione della congruità dell’offerta economica nell’affidamento di specifico servizio a società in house.

Con recente sentenza n. 3562/2022, la Sez. V del Consiglio di Stato ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sui presupposti motivazionali della scelta dell’ente pubblico che decide di optare per l’affidamento di un servizio in favore di una società in house di cui detiene il controllo.
In particolare, ad essere rimarcata in tale occasione è la necessità dell’ente affidante di rispettare nella sua completezza il dettato normativo di cui all’art. 192, c.2, del Codice dei contratti pubblici, ivi compresi cioè gli obblighi che attengono alla valutazione della congruità economica dell’offerta della società in house. In difetto di tale valutazione, l’iter motivazionale seguito dal soggetto affidante non può che risultare monco, venendo così inficiata la relativa legittimità.
Nel caso di specie, come rileva il collegio giudicante, “in punto di convenienza economica dell’offerta, l’ente si è limitato ad affermazioni per lo più generiche e riferibili allo schema dell’in house in generale, senza procedere, sviluppando in termini concreti un’indagine quali-quantitativa, ad esplicitare le ragioni della preferenza, in modo da rendere intellegibile e controllabile la congruità economica dell’offerta” della società in house.
I profili affrontati dalla sentenza in parola costituiranno oggetto di approfondimento nel corso di Paradigma sugli affidamenti in house previsto il 10 giugno prossimo.
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