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L’assenza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro è sufficiente a far scattare la condanna?

L’assenza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro è sufficiente a far scattare la condanna?

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32899/2021 ha ribadito che, in tema di responsabilità amministrativa da reato, l’assenza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro non è sufficiente a far scattare la condanna e che la colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata, non potendo essere confusa con la colpevolezza della persona fisica a cui è addebitato l’illecito penale.

 

Degli eventi occorsi erano chiamati a rispondere numerosi imputati ai quali erano stati riconosciuti diversi profili di responsabilità.

In particolare, le persone fisiche, tecnici, dirigenti e amministratori di alcune società del gruppo e delle società di manutenzione, a diverso titolo, erano chiamate a rispondere dei reati di disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e lesioni colpose.

Alle società era invece ascritta una responsabilità amministrativa da reato (ex art. 25 septies D.Lgs. 231 del 2001) per le lesioni personali colpose e l’omicidio colposo aggravato in danno delle vittime.

 

Nella ricostruzione dei profili di responsabilità, il Tribunale ha adottato una impostazione binaria che è divenuta la chiave caratterizzante delle motivazioni offerte dalla Corte d’appello di Firenze e dalla Suprema Corte.

Il Tribunale ha infatti distinto la posizione di coloro i quali avevano determinato gli eventi loro ascritti attraverso una condotta di “scorretta manutenzione”, dalla posizione di coloro i quali erano ritenuti responsabili di carenze sistemiche legate ad una scorretta valutazione e gestione del rischio.

 

Agli imputati era ascritto “di esser venuti meno all’obbligo di osservare la prescrizione cautelare che impegnava all’acquisizione di informazioni in merito alla vita manutentiva del carro e dei suoi componenti e di aver consentito la circolazione ferroviaria dello stesso, poi sviato, senza previa acquisizione della documentazione.

Il dovere di predisporre un “dossier di sicurezza”, cautela ulteriore rispetto alle prescrizioni sulla circolazione ferroviaria dei carri e mutuata dalla normativa tecnica del settore ferroviario, si configurerebbe come regola non scritta il cui rispetto, secondo la Corte, avrebbe permesso di comprendere come le condizioni di manutenzione del carro non fossero idonee tanto da non doverne consentirne l’utilizzo.

 

Alla luce di questa importante e controversa sentenza sembra necessaria una approfondita riflessione sui temi dell’infortunio sul lavoro, della violazione delle norme antinfortunistiche, della colpa e del dovere di diligenza e che va a toccare anche il profilo della responsabilità dell’Ente.

La tematica sarà affrontata nel corso dell’appuntamento organizzato da Paradigma sulla responsabilità dei vertici aziendali per i reati ambientali e la sicurezza sul lavoro previsto il 26 e 27 ottobre prossimi.

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