Nessuna “esenzione” dall’obbligo di bonifica per le contaminazioni storiche: lo ribadisce il TAR Lombardia (sentenza n. 2500/2024).
Il carattere storico della contaminazione, ossia la circostanza che essa abbia avuto origine da condotte od omissioni antecedenti all’entrata in vigore della disciplina concernente l’obbligo di bonifica, esclude l’applicazione della Parte VI del Codice dell’ambiente, specificamente dedicata al risarcimento del danno ambientale, ma non anche della Parte IV relativa agli obblighi di bonifica, dai quali non si può andare esenti per il sol fatto che questi sono stati introdotti nell’ordinamento da una normativa entrata in vigore successivamente all’evento causativo della compromissione ambientale.
A riaffermarlo è il TAR Lombardia-Milano in una recentissima sentenza (n. 2500 del 27 settembre 2024), osservando come “(…) una condotta possa essere oggetto di conseguenze previste anche da leggi emanate in epoca successiva, purché la compromissione di un determinato bene giuridico sia ancora attuale (…)”. Non configurandosi l’obbligo di bonifica, se non in senso “lato”, come una sanzione, e non valendo dunque, con riferimento ad essa, l’irretroattività propria delle norme penali e, più in generale, delle misure amministrative a carattere sanzionatorio, il responsabile della contaminazione è tenuto a bonificare il sito, a prescindere dall’epoca alla quale risalga l’origine dell’inquinamento.
I temi oggetto della sentenza in parola verranno debitamente approfonditi all’interno del corso on line di Paradigma dedicato alla bonifica dei siti contaminati, previsto il 28 ottobre.