Dipendente quadro e il divieto di “pantouflage”
Con il parere del 28 novembre 2024 l’A.N.AC. precisa che il dipendente assunto come quadro in una società a controllo pubblico, ma con funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, è soggetto al divieto di pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
Secondo l’Autorità, quindi, una Società privata non può assumere il “dipendente quadro” di una società in controllo pubblico che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.
Inoltre, nel citato parere l’Autorità ribadisce che il divieto di pantouflage è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.
Il tema sarà affrontato, unitamente ad altre tematiche, in occasione del webinar di Paradigma e Optime “Anticorruzione e trasparenza alla luce degli ultimi provvedimenti di ANAC” del 14 gennaio 2025 e “RPCT e struttura di supporto – Corso professionalizzante” in programma nelle giornate del 9 e 10 gennaio 2025, in modalità videoconferenza.
Potrebbe interessare anche
Proroga tecnica è possibile solo in casi limitati e precisi
25 Luglio 2024