Anticorruzione, incompatibilità tra l’incarico di dirigente e componente del CdA di un’Università

Il Responsabile della Segreteria Tecnica e Sistemi Informatici di un’Università non può ricoprire l’incarico di componente del CdA dell’Ateneo stesso. Lo ha stabilito l’A.N.AC. con la Delibera n. 137/2025
Nel caso specifico l’ipotesi di incompatibilità è prevista dall’art. 12, co. 1, del d.lgs. 39/2013, secondo cui: «Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico».
L’Autorità sostiene che, in base alla categoria contrattuale, all’interessato sono attribuite particolari responsabilità gestionali e amministrative. Inoltre, il d.lgs. 39/2013 qualifica come “dirigenziali” anche gli incarichi che, indipendentemente dal nomen, sono caratterizzati l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.
Il tema sarà affrontato, unitamente ad altre tematiche, in occasione del webinar di Paradigma “Incarichi e nomine nelle PA e nelle società pubbliche” in programma il 5 giugno 2025, in modalità videoconferenza.