Nuove regole per il credito ai consumatori. Con il Decreto 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) modifica la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 3 febbraio 2011, adeguandola alle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB) e alla Direttiva (UE) 2023/2225.
L’intervento interessa direttamente banche, intermediari finanziari e intermediari del credito e riguarda numerosi passaggi del rapporto con il consumatore: dalla pubblicità alle informazioni precontrattuali, dalla valutazione del merito creditizio all’accesso alle banche dati.
Particolare attenzione viene riservata alla trasparenza, alla prevenzione del sovraindebitamento e alla necessità di assicurare al consumatore informazioni chiare e comprensibili.
Credito ai consumatori: diligenza, correttezza e trasparenza
Il decreto introduce espressamente il principio secondo cui il finanziatore e l’intermediario del credito devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Banca d’Italia.
Viene inoltre rafforzato il divieto di discriminazione.
Finanziatori e intermediari devono infatti astenersi dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito nei confronti dei consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione europea, per ragioni legate alla cittadinanza, al luogo di residenza o alle altre situazioni richiamate dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Resta possibile prevedere condizioni differenti di accesso al credito quando queste siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.
Informazioni più chiare, accessibili e gratuite
Il provvedimento interviene anche sulle modalità attraverso le quali devono essere fornite informazioni e chiarimenti al consumatore.
Le informazioni e i chiarimenti adeguati devono essere resi gratuitamente.
Quando sono contenuti in documenti, questi devono inoltre rispettare requisiti di:
leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale e logicità della struttura.
La presentazione deve essere coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato e restano fermi i requisiti di accessibilità previsti dalla Direttiva (UE) 2019/882.
Si tratta di indicazioni che assumono particolare rilievo anche per la progettazione dei processi digitali di vendita e informazione dei prodotti di credito.
Crediti inferiori a 200 euro e finanziamenti senza interessi
Il Decreto CICR interviene anche sui contratti ai quali la Banca d’Italia potrà prevedere la non applicazione di alcune disposizioni della disciplina ordinaria.
La previsione riguarda, in particolare:
- i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;
- i contratti nei quali è escluso il pagamento di interessi o altri oneri, fatta eccezione per limitate spese eventualmente dovute in caso di ritardo;
- i contratti per i quali il consumatore deve corrispondere esclusivamente commissioni di importo non significativo, quando il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.
Per verificare la soglia dei 200 euro devono essere considerati anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti quando riconducibili alla medesima operazione economica.
Pubblicità del credito: obbligatorio l’avvertimento sui costi
Una delle modifiche maggiormente visibili riguarda la pubblicità dei contratti di credito ai consumatori.
Gli annunci dovranno contenere un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevole il consumatore che ricorrere al credito comporta dei costi.
La formulazione indicata dal decreto è:
“Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro”
oppure una formulazione equivalente.
Quando la pubblicità riporta il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, le informazioni di base previste dal TUB devono essere presentate in primo piano, in maniera chiara, concisa, evidenziata e attraverso un esempio rappresentativo.
Un principio particolarmente significativo riguarda il TAEG: nel testo o nella presentazione dell’annuncio pubblicitario nessuna voce può avere maggiore evidenza del TAEG.
Le informazioni devono inoltre essere adattate al mezzo utilizzato, compresi gli schermi dei dispositivi mobili.
Le nuove pubblicità vietate
Il Decreto CICR introduce anche specifici divieti.
Non è consentita la pubblicità di prodotti di credito che:
- incoraggi il consumatore a chiedere credito suggerendo che questo possa migliorare la sua situazione finanziaria;
- affermi che contratti di credito già esistenti o crediti registrati nelle banche dati abbiano un’influenza minima o nulla sulla valutazione della richiesta;
- suggerisca falsamente che il credito determini un aumento delle risorse finanziarie, costituisca un sostituto del risparmio o possa migliorare il tenore di vita del consumatore.
Le nuove disposizioni impongono quindi agli operatori una revisione non soltanto della documentazione contrattuale, ma anche dei messaggi commerciali, delle campagne pubblicitarie e dei processi di marketing relativi ai prodotti di credito.
Informativa precontrattuale e servizi accessori
Il decreto rafforza anche la disciplina relativa alla fase precedente alla conclusione del contratto.
La Banca d’Italia dovrà definire, in conformità alla Direttiva (UE) 2023/2225, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione e l’elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha diritto di ricevere.
Le informazioni generali dovranno consentirgli di conoscere la gamma dei prodotti e dei servizi disponibili e le loro principali caratteristiche.
I chiarimenti forniti dovranno inoltre permettere al consumatore di valutare non soltanto se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze, ma anche se lo siano gli eventuali servizi accessori.
Specifiche disposizioni vengono previste anche per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia.
Merito creditizio e prevenzione del sovraindebitamento
Un altro elemento centrale della riforma riguarda la valutazione del merito creditizio.
Prima della conclusione del contratto, i finanziatori devono svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, espressamente finalizzata a evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e a ridurre i rischi di sovraindebitamento.
Il decreto precisa inoltre che tale valutazione viene svolta anche nell’interesse del consumatore, ferme restando le disposizioni prudenziali applicabili alla valutazione e al monitoraggio del merito di credito dirette a garantire la sana e prudente gestione dei finanziatori.
Spetterà alla Banca d’Italia specificare i fattori rilevanti per la verifica del merito creditizio, nonché modalità e condizioni del suo svolgimento.
Banche dati e accesso dei finanziatori europei
Cambiano anche le disposizioni relative alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori.
L’accesso deve essere consentito ai finanziatori degli altri Stati membri dell’Unione europea a condizioni e entro limiti non discriminatori rispetto a quelli applicati agli operatori italiani.
L’equivalenza deve riguardare, in particolare, i costi, la qualità del servizio, le modalità di accesso nonché quantità e tipologia delle informazioni disponibili.
La disposizione non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, nei termini previsti dal TUB.
Sconfinamenti e contratti di credito
Ulteriori novità interessano gli sconfinamenti.
La Banca d’Italia dovrà definire anche le condizioni in presenza delle quali uno sconfinamento può essere considerato regolare, tenendo conto della sua frequenza o durata in un determinato periodo.
Viene inoltre aggiornata la disciplina dei contratti: sarà ancora la Banca d’Italia a specificare le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito, in conformità all’articolo 21 della Direttiva (UE) 2023/2225.
I termini per l’adeguamento di banche e intermediari
Il Decreto CICR affida alla Banca d’Italia il compito di emanare le disposizioni attuative necessarie anche per coordinare e aggiornare complessivamente la disciplina del credito ai consumatori.
Il termine di adeguamento assume quindi particolare importanza.
Finanziatori e intermediari del credito devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026.
Il decreto introduce tuttavia una specifica salvaguardia: se le disposizioni attuative della Banca d’Italia entreranno in vigore dopo il 20 novembre 2026, l’adeguamento dovrà avvenire entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.
Fino alla scadenza del termine applicabile continueranno a trovare applicazione le pertinenti disposizioni previgenti.
Il decreto disciplina inoltre il regime applicabile ai contratti già in corso alla scadenza del termine di adeguamento, rinviando all’articolo 47 della Direttiva (UE) 2023/2225 e ai limiti da esso previsti.
Un adeguamento che coinvolge processi, compliance e comunicazione
Le nuove regole sul credito ai consumatori non riguardano esclusivamente la documentazione contrattuale.
Per banche, intermediari finanziari e intermediari del credito l’intervento richiede una valutazione più ampia dei processi organizzativi e di compliance: dalla predisposizione dell’informativa alla pubblicità, dai canali digitali alla valutazione del merito creditizio, fino alle procedure di gestione degli sconfinamenti e all’utilizzo delle banche dati.
Un processo di adeguamento che dovrà essere completato alla luce delle disposizioni attuative della Banca d’Italia, destinate a definire numerosi aspetti operativi della nuova disciplina.


