FIR digitale RENTRI: dal 16 settembre 2026 obbligo per gli iscritti

FIR digitale RENTRI obbligatorio dal 16 settembre 2026

Il FIR digitale RENTRI entra in una nuova fase operativa. Dal 16 settembre 2026, per tutti i soggetti iscritti al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il Formulario di identificazione del rifiuto deve essere gestito in formato digitale.

Termina quindi il periodo transitorio durante il quale il produttore o detentore poteva scegliere, fino al 15 settembre 2026, tra FIR cartaceo e FIR digitale.

La novità interessa direttamente produttori e detentori di rifiuti, trasportatori, destinatari, responsabili ambientali, funzioni compliance e sistemi informativi e comporta un adeguamento non soltanto documentale, ma anche organizzativo e tecnologico.

Il passaggio al FIR digitale RENTRI richiede infatti che tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione siano in grado di gestire correttamente compilazione, sottoscrizione, aggiornamento, restituzione e, nei casi previsti, trasmissione dei dati al RENTRI.

 

FIR digitale RENTRI: cosa cambia dal 16 settembre 2026

La disciplina transitoria introdotta dall’articolo 13 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha consentito agli iscritti al RENTRI di continuare a utilizzare il formulario cartaceo, in alternativa a quello digitale, fino al 15 settembre 2026.

Dal 16 settembre, questa possibilità viene meno.

Per i soggetti iscritti al RENTRI il FIR digitale diventa quindi la modalità ordinaria e obbligatoria di gestione del formulario.

Fino al termine del periodo transitorio, la scelta del produttore o detentore determinava la modalità utilizzata dall’intera filiera: se il formulario veniva emesso in formato digitale, produttore, trasportatore e destinatario dovevano gestirlo digitalmente; se veniva emesso in formato cartaceo, tutti i soggetti coinvolti erano tenuti a utilizzare il formato cartaceo.

Dal 16 settembre, per gli iscritti al Registro, questa alternativa non è più prevista.

 

Che cos’è il FIR e quale funzione svolge

Il Formulario di identificazione del rifiuto – FIR accompagna il trasporto dei rifiuti e costituisce uno degli strumenti fondamentali per garantirne la tracciabilità lungo la filiera.

Il documento contiene le informazioni relative, tra gli altri elementi, al produttore o detentore, al trasportatore, al destinatario, alle caratteristiche del rifiuto e alla movimentazione effettuata.

La digitalizzazione del formulario rappresenta quindi uno dei passaggi centrali del nuovo sistema RENTRI, che punta a rendere più strutturata, interoperabile e controllabile la gestione delle informazioni relative ai rifiuti.

Il cambiamento non coincide semplicemente con la sostituzione di un modulo cartaceo con un documento elettronico: modifica le modalità con cui le informazioni vengono generate, sottoscritte, condivise e conservate tra i diversi operatori.

 

Chi deve utilizzare il FIR digitale

L’obbligo riguarda i soggetti iscritti al RENTRI coinvolti nella movimentazione dei rifiuti.

La disciplina RENTRI prevede tuttavia anche categorie di produttori che non sono tenuti all’iscrizione al Registro e per i quali continuano a trovare applicazione specifiche modalità di gestione del formulario.

È quindi essenziale distinguere tra:

operatori iscritti al RENTRI, per i quali dal 16 settembre 2026 opera l’obbligo del FIR digitale;

produttori non obbligati all’iscrizione, ai quali si applicano le specifiche disposizioni previste dalla disciplina e dai servizi RENTRI dedicati.

Per le imprese, il primo controllo operativo consiste pertanto nella corretta individuazione della propria posizione rispetto agli obblighi di iscrizione al Registro.

 

Come viene gestito il FIR digitale

Prima dell’avvio del trasporto, il FIR digitale può essere emesso e compilato dal produttore o detentore oppure, su richiesta di quest’ultimo, dal trasportatore.

Al momento della partenza, il formulario deve contenere tutte le informazioni necessarie relative alla movimentazione, comprese quelle riguardanti:

produttore o detentore, destinatario, trasportatore, eventuale intermediario, caratteristiche del rifiuto, data e ora di inizio del trasporto, conducente e veicolo utilizzato.

Produttore o detentore e trasportatore devono quindi procedere alla sottoscrizione digitale del FIR.

Al momento della ricezione del rifiuto, anche il destinatario sottoscrive digitalmente il formulario, attestandone la presa in carico o, quando ricorre, il respingimento totale o parziale.

 

FIR digitale e firma elettronica

Uno degli elementi operativi più importanti riguarda la sottoscrizione del formulario.

Il portale RENTRI chiarisce che il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente da ciascun operatore coinvolto nella movimentazione: produttore o detentore, trasportatore e destinatario.

Tra gli strumenti ammessi rientrano i certificati qualificati conformi al regolamento eIDAS, gli strumenti di firma elettronica avanzata previsti e il certificato di firma remota RENTRI, utilizzabile nell’ambito dei servizi messi a disposizione dal Registro.

Per le imprese diventa quindi fondamentale verificare preventivamente che le persone chiamate a gestire i formulari dispongano degli strumenti di autenticazione e firma necessari e conoscano le relative procedure.

 

La restituzione della copia completa del FIR

A seguito della consegna del rifiuto, il destinatario deve restituire attraverso il RENTRI la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti che hanno partecipato alla movimentazione.

Secondo le indicazioni operative RENTRI, la restituzione deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, sia per i rifiuti pericolosi sia per quelli non pericolosi.

Questo adempimento assume particolare rilevanza perché consente ai soggetti della filiera di disporre della documentazione completa relativa alla movimentazione e concorre all’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti.

 

FIR digitale RENTRI e trasmissione dei dati: attenzione alla distinzione

Un punto importante riguarda la differenza tra gestione digitale del FIR e trasmissione dei dati del FIR al RENTRI.

Dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per gli iscritti al Registro.

La trasmissione dei dati contenuti nel formulario al RENTRI riguarda invece, secondo le indicazioni operative del Registro, i FIR relativi ai rifiuti pericolosi.

I produttori o detentori, i trasportatori e i destinatari iscritti devono trasmettere al RENTRI i dati dei FIR digitali riguardanti tali rifiuti.

La trasmissione può essere effettuata attraverso:

i sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI oppure i servizi di supporto messi a disposizione dal Registro.

Il destinatario è tenuto alla trasmissione sia in caso di accettazione del rifiuto sia in caso di respingimento totale o parziale.

Questa distinzione è particolarmente importante per evitare di confondere l’obbligo generalizzato di utilizzo del FIR digitale per gli iscritti con gli specifici obblighi di trasmissione dei dati al sistema centrale.

Appalti pubblici e concessioni

Quali sono i termini per la trasmissione dei dati

Per i FIR relativi ai rifiuti pericolosi, la trasmissione dei dati deve rispettare le tempistiche previste per l’annotazione dei movimenti nel registro cronologico di carico e scarico.

In particolare, le indicazioni RENTRI prevedono:

per i produttori, la trasmissione almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;

per i soggetti che effettuano raccolta e trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino;

per i soggetti che effettuano recupero o smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Le imprese devono quindi verificare che le procedure interne consentano non soltanto la corretta compilazione del formulario, ma anche il rispetto delle tempistiche di registrazione e trasmissione previste.

 

Le sanzioni sulla trasmissione dei dati dal 15 settembre 2026

La fine del periodo transitorio assume rilievo anche sotto il profilo sanzionatorio.

La normativa prevede infatti che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR trovino applicazione, in sede di prima attuazione, a decorrere dal 15 settembre 2026.

Il profilo sanzionatorio rende ancora più importante verificare prima dell’entrata a regime del nuovo sistema la corretta configurazione dei processi, l’attribuzione delle responsabilità e il funzionamento delle soluzioni tecnologiche utilizzate.

 

Gli aggiornamenti RENTRI in vista della scadenza

In vista della piena operatività del FIR digitale RENTRI, il sistema è stato oggetto di numerosi aggiornamenti tecnologici e procedurali.

Il 9 settembre 2026 sono stati rilasciati ulteriori aggiornamenti dell’Area Operatori e dei servizi di interoperabilità, compresa una nuova funzionalità che consente di comunicare il passaggio di un FIR dal formato digitale a quello cartaceo nei casi specificamente previsti.

Sono stati inoltre migliorati i servizi relativi ai FIR digitali, ai registri di carico e scarico e alle API utilizzate dai sistemi gestionali degli operatori.

Il Decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 ha inoltre definito specifiche modalità operative da utilizzare nei casi di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.

L’obiettivo è garantire la continuità operativa anche quando il sistema presenti problemi temporanei che non integrano una situazione di completa o grave indisponibilità.

 

FIR digitale: cosa devono verificare le imprese

L’avvicinarsi del 16 settembre rende opportuno un controllo complessivo delle procedure adottate.

Le organizzazioni interessate dovrebbero verificare in particolare:

la propria posizione rispetto all’obbligo di iscrizione al RENTRI; l’abilitazione degli utenti; la disponibilità degli strumenti di firma digitale; il corretto funzionamento dei sistemi gestionali e delle eventuali API; le procedure di compilazione e sottoscrizione del formulario; le modalità di restituzione della copia completa; gli obblighi di trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi; le responsabilità attribuite alle diverse funzioni aziendali.

L’adeguamento tecnologico deve essere accompagnato da un adeguamento organizzativo.

 

Digitalizzazione e compliance ambientale

L’introduzione obbligatoria del FIR digitale RENTRI rappresenta un caso particolarmente significativo di trasformazione digitale della compliance.

L’adempimento non riguarda infatti soltanto la funzione ambiente. Coinvolge potenzialmente operations, logistica, sistemi informativi, compliance, responsabili HSE, amministrazione e fornitori esterni.

La corretta gestione del nuovo sistema dipende dalla capacità dell’organizzazione di coordinare persone, processi e strumenti tecnologici.

Per questo motivo, la digitalizzazione degli adempimenti ambientali richiede anche un investimento in aggiornamento professionale e sviluppo delle competenze.

Il passaggio dal formulario cartaceo al FIR digitale mostra come gli obblighi normativi stiano diventando sempre più integrati nei sistemi informativi e nei processi operativi delle imprese.

 

Le date da ricordare

Il calendario operativo può essere sintetizzato in tre passaggi fondamentali.

15 settembre 2026: ultimo giorno del periodo in cui, per gli iscritti al RENTRI, il FIR può essere emesso anche in formato cartaceo; decorrenza prevista delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR nei casi soggetti a tale obbligo.

16 settembre 2026: il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.

Da questa data, imprese e operatori devono quindi essere pienamente in grado di gestire il formulario attraverso le modalità digitali previste dal sistema.

Il passaggio rappresenta uno snodo importante nel processo di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti e impone alle organizzazioni interessate di verificare non soltanto la conformità formale, ma anche l’effettiva capacità dei propri sistemi e delle proprie persone di operare secondo le nuove procedure.

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