Data center in Lombardia: nuove regole per autorizzazioni e compensazioni territoriali

Data center Lombardia: infrastrutture digitali e nuove regole regionali 2026

Data center Lombardia: con la Deliberazione della Giunta regionale n. XII/6814 del 28 settembre 2026, la Regione ha approvato le nuove modalità di svolgimento della conferenza consultiva di concertazione per la realizzazione e l’ampliamento dei centri dati con potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW.

Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 1° ottobre 2026, dà attuazione alla Legge regionale 3 giugno 2026, n. 11, definendo le modalità di coordinamento tra amministrazioni pubbliche e i criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative connesse agli impatti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali degli insediamenti.

La DGR n. XII/6814 del 28 settembre 2026 rappresenta un ulteriore passaggio nell’attuazione della disciplina regionale sulle infrastrutture digitali, introducendo strumenti di concertazione finalizzati a conciliare lo sviluppo degli investimenti con la sostenibilità e la pianificazione del territorio.

 

Data center Lombardia: quando si applica la conferenza di concertazione

La nuova procedura riguarda gli interventi di realizzazione o ampliamento dei data center per i quali sia richiesta una potenza di connessione alla rete elettrica superiore a 10 MW.

Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, della L.R. n. 11/2026, tali interventi assumono rilevanza sovracomunale e sono sottoposti a una valutazione di compatibilità attraverso un’apposita conferenza consultiva di concertazione.

L’obiettivo è verificare le esternalità e gli effetti che l’insediamento può produrre sulle componenti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, anche al di fuori dei confini del Comune direttamente interessato.

La conferenza interviene nell’ambito del procedimento di approvazione del piano attuativo previsto dagli strumenti urbanistici oppure, nei casi individuati dall’Allegato A della deliberazione, a seguito della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo abilitativo.

La procedura costituisce una fase interna al procedimento amministrativo principale e deve svolgersi senza determinare un aggravamento dei tempi autorizzativi.

La valutazione assume particolare rilevanza per gli interventi caratterizzati da elevati fabbisogni energetici, esigenze di approvvigionamento idrico e necessità di adeguamento delle infrastrutture territoriali.

 

Le competenze di Province, Città metropolitana e Regione Lombardia

L’articolo 5, comma 7, della L.R. n. 11/2026 e l’Allegato A della DGR n. XII/6814 disciplinano le competenze per l’attivazione e lo svolgimento della conferenza.

L’iniziativa spetta al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l’intervento, o a un suo delegato, a seguito della presentazione del piano attuativo o dell’istanza di titolo abilitativo.

La convocazione della conferenza compete ordinariamente alla Provincia territorialmente interessata o alla Città metropolitana di Milano.

La Regione Lombardia assume direttamente la competenza quando:

  • La potenza richiesta di connessione è superiore a 50 MW.
  • L’intervento interessa ambiti territoriali interprovinciali.
  • Il procedimento autorizzatorio unico rientra nella competenza regionale.

 

Alla conferenza partecipano le amministrazioni comunali interessate dalle esternalità generate dall’insediamento. Può inoltre essere invitato il soggetto proponente, per consentire un confronto sulle caratteristiche progettuali e sulle possibili misure di riequilibrio.

Il modello adottato dalla Regione attribuisce quindi un ruolo centrale alla cooperazione istituzionale, riconoscendo che gli effetti prodotti dai grandi data center possono interessare un ambito territoriale più esteso rispetto al luogo di realizzazione.

 

Procedura e termini per la conclusione della concertazione

L’Allegato A della DGR n. XII/6814 definisce le principali fasi della conferenza consultiva di concertazione.

L’istanza comunale deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all’amministrazione competente, accompagnata dalla documentazione necessaria per valutare l’intervento e individuare i Comuni potenzialmente interessati.

La prima seduta della conferenza deve essere convocata entro 20 giorni dalla trasmissione dell’istanza comunale o dal ricevimento della documentazione completa.

Il procedimento deve coordinarsi con le tempistiche previste per l’approvazione degli strumenti urbanistici e per il rilascio dei titoli autorizzativi.

In particolare, per i piani attuativi di iniziativa privata deve essere considerato il termine di 90 giorni per l’adozione, previsto dall’articolo 14, comma 1, della L.R. Lombardia n. 12/2005, fatta salva la possibilità di interruzione dei termini per richieste di integrazione documentale.

La deliberazione richiama inoltre il coordinamento con il procedimento autorizzatorio unico disciplinato dall’articolo 8 del D.L. n. 21/2026, convertito dalla Legge n. 49/2026.

L’obiettivo è assicurare una valutazione coordinata degli effetti territoriali dell’insediamento, evitando duplicazioni procedurali e ritardi nella realizzazione degli investimenti.

 

Misure perequative e compensative: i nuovi criteri regionali

Uno degli aspetti più significativi della disciplina riguarda l’individuazione delle misure perequative e compensative connesse alle esternalità generate dai data center.

L’articolo 5, commi 9 e 10, della L.R. n. 11/2026 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire i criteri per lo svolgimento della valutazione di compatibilità e per la determinazione delle misure di riequilibrio territoriale.

L’Allegato B della DGR n. XII/6814 individua un quadro metodologico comune per orientare le amministrazioni nella scelta degli interventi.

Le misure possono interessare diversi ambiti, tra cui:

  • Risorse idriche: tutela e riqualificazione delle risorse, miglioramento delle condizioni di approvvigionamento e resilienza del territorio.
  • Energia: interventi per l’efficienza energetica e il rafforzamento della sostenibilità del sistema territoriale.
  • Ambiente e paesaggio: valorizzazione degli ecosistemi, tutela del capitale naturale e miglioramento della qualità ambientale.
  • Infrastrutture: potenziamento e adeguamento dei servizi territoriali interessati dall’insediamento.
  • Sviluppo socioeconomico: iniziative a beneficio delle comunità locali e interventi per favorire l’innovazione e la trasformazione digitale.

 

Le misure devono essere proporzionate alla dimensione dell’investimento, coerenti con gli impatti generati e orientate alla realizzazione di benefici pubblici durevoli.

La loro individuazione non risponde quindi esclusivamente a una logica compensativa, ma può contribuire a rafforzare la qualità ambientale e infrastrutturale dei territori interessati.

 

L’accordo territoriale di pianificazione sovracomunale

La fase di concertazione è finalizzata alla sottoscrizione di uno specifico accordo territoriale di pianificazione sovracomunale, attraverso il quale vengono definite le forme di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e le misure perequative e compensative individuate.

La conferenza si conclude con un verbale contenente le misure concordate, successivamente recepite nello schema di accordo territoriale.

Un elemento particolarmente rilevante riguarda gli effetti delle valutazioni negative espresse dalle amministrazioni partecipanti.

L’Allegato A della DGR n. XII/6814 chiarisce che il dissenso di una o più amministrazioni non impedisce la conclusione della conferenza e la successiva sottoscrizione dell’accordo.

La natura consultiva e concertativa della procedura non attribuisce pertanto ai singoli enti partecipanti un potere di veto.

È inoltre previsto che il Comune coinvolto dalle esternalità che decida di non sottoscrivere l’accordo territoriale venga escluso dagli eventuali benefici derivanti dalle misure perequative o compensative stabilite nell’accordo stesso.

Si tratta di una previsione finalizzata a favorire il coordinamento tra amministrazioni, mantenendo la possibilità di concludere la concertazione anche in presenza di posizioni divergenti.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie e ambientali applicabili all’intervento.

 

Il coordinamento con le valutazioni ambientali

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra le misure territoriali previste dalla disciplina regionale e gli obblighi ambientali già stabiliti dalla normativa nazionale.

L’articolo 5, comma 10, della L.R. n. 11/2026 prevede che le misure perequative e compensative possano costituire un quadro di riferimento strategico per le valutazioni ambientali eventualmente applicabili ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La DGR n. XII/6814 precisa tuttavia che tali misure non sostituiscono gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale eventualmente prescritti nell’ambito dei procedimenti autorizzativi.

Le due categorie di intervento perseguono infatti finalità differenti.

Da un lato, le misure ambientali rispondono agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni derivanti dai procedimenti di valutazione.

Dall’altro, le misure definite nell’accordo territoriale perseguono obiettivi più ampi di riequilibrio territoriale, infrastrutturale e sociale.

Per gli operatori economici assume quindi particolare importanza una corretta distinzione tra le diverse tipologie di obblighi, anche ai fini della pianificazione economica e finanziaria degli investimenti.

 

La documentazione necessaria per l’attivazione della conferenza

La DGR n. XII/6814 approva anche gli strumenti documentali destinati a uniformare lo svolgimento della procedura.

L’Allegato A comprende il modello di Documento di supporto alla convocazione della conferenza consultiva di concertazione e lo Schema di Accordo territoriale di pianificazione sovracomunale.

Il documento di supporto deve fornire alle amministrazioni una rappresentazione preliminare delle caratteristiche dell’intervento, del contesto territoriale, delle principali esternalità e delle possibili misure di riequilibrio.

Per le imprese interessate alla realizzazione di data center diventa quindi importante predisporre documentazione progettuale adeguata, che consenta di valutare non soltanto le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura, ma anche i suoi effetti sulle reti energetiche, sulle risorse idriche e sui territori circostanti.

L’Allegato A disciplina inoltre specifiche ipotesi di coordinamento con le procedure già avviate, evitando la duplicazione della concertazione quando ne ricorrono i presupposti.

Qualora, successivamente all’approvazione del piano attuativo, intervengano modifiche sostanziali del progetto incidenti sulle esternalità già valutate, è invece necessario procedere a una nuova valutazione di compatibilità nell’ambito dell’istanza di titolo abilitativo.

 

Data center Lombardia: quali conseguenze per imprese e amministrazioni

Il nuovo quadro regolatorio dei data center Lombardia rafforza il rapporto tra sviluppo delle infrastrutture digitali, pianificazione urbanistica e sostenibilità territoriale.

Per le imprese e gli investitori, la disciplina rende necessario considerare sin dalle prime fasi progettuali anche le possibili misure perequative e compensative, oltre agli aspetti autorizzativi, energetici e ambientali.

Per le amministrazioni pubbliche, la conferenza consultiva rappresenta uno strumento di coordinamento istituzionale attraverso il quale individuare soluzioni condivise rispetto a investimenti che possono produrre effetti su scala sovracomunale.

La crescente diffusione dei data center pone infatti questioni che vanno oltre la disponibilità di aree e la capacità di connessione alla rete elettrica, coinvolgendo il governo del territorio, l’utilizzo delle risorse naturali e la distribuzione dei benefici economici e sociali.

La sfida sarà coniugare la crescita delle infrastrutture digitali con la sostenibilità degli investimenti e la tutela degli interessi pubblici, assicurando procedure amministrative efficienti e un adeguato coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

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