Assicurazioni e private equity entrano sempre più nel radar della vigilanza europea. Il 6 ottobre 2026 EIOPA ha pubblicato un nuovo Supervisory Statement sull’autorizzazione e sulla vigilanza continuativa delle imprese di assicurazione e riassicurazione collegate a operatori di private equity.
Il documento è rivolto alle autorità nazionali di vigilanza e punta a favorire un approccio europeo più uniforme, di qualità e basato sul rischio nei confronti delle imprese assicurative partecipate o controllate da operatori di private equity.
Il punto di partenza di EIOPA è equilibrato: l’ingresso del private equity nel settore può apportare capitale, competenze, diversificazione degli investimenti ed efficienza. Allo stesso tempo, determinate strutture proprietarie, finanziarie e di governance possono aumentare la complessità e generare rischi che richiedono un’attenzione specifica da parte dei supervisori.
Non viene quindi introdotto un regime di vigilanza separato per gli assicuratori partecipati dal private equity. EIOPA ribadisce piuttosto che devono essere applicati gli stessi principi di vigilanza risk-based, rafforzando l’analisi quando modelli di business o assetti proprietari determinano rischi ulteriori.
Assicurazioni e private equity: quali rischi devono essere monitorati
Il Supervisory Statement individua cinque aree sulle quali le autorità dovrebbero concentrare maggiormente l’attenzione, sia nella fase di autorizzazione delle operazioni sia durante la successiva attività di vigilanza.
1. Orizzonte dell’investimento e impegni verso gli assicurati
Il primo profilo riguarda il possibile disallineamento tra l’orizzonte temporale dell’investimento del private equity e la natura tipicamente di lungo periodo degli impegni assunti dalle compagnie verso assicurati e beneficiari.
EIOPA richiama in particolare il rischio che strategie orientate a risultati nel breve periodo possano tradursi in distribuzioni elevate agli azionisti o in altre misure capaci di incidere sulla solidità dell’impresa nel lungo termine.
Il supervisore dovrà quindi valutare se le politiche finanziarie adottate siano compatibili con la sostenibilità dell’impresa assicurativa e con la tutela degli assicurati.
2. Strutture proprietarie e finanziarie complesse
Una seconda area riguarda le modalità con cui vengono strutturate le acquisizioni.
Le operazioni di private equity possono prevedere livelli significativi di indebitamento, molteplici società e holding intermedie, talvolta localizzate in giurisdizioni caratterizzate da regimi regolamentari differenti.
Secondo EIOPA, strutture eccessivamente complesse possono rendere più difficile identificare chiaramente proprietà, controllo e rischi finanziari, ostacolando l’efficacia della vigilanza.
Prima di autorizzare un’acquisizione, le autorità sono quindi chiamate a esaminare l’intera struttura di finanziamento, comprendere la funzione dei diversi livelli proprietari e sottoporre i business plan anche a scenari finanziari avversi.
3. Private credit, asset alternativi e cambiamenti del modello di business
Un altro punto particolarmente significativo riguarda le strategie di investimento.
EIOPA osserva che, dopo l’ingresso di operatori di private equity, alcune imprese assicurative possono aumentare l’esposizione verso private credit e asset alternativi.
Questi investimenti possono presentare caratteristiche di maggiore complessità, minore liquidità e più difficile valutazione. Possono inoltre determinarsi rischi di concentrazione o conflitti di interesse quando gli asset della compagnia vengono utilizzati per sostenere altre entità appartenenti allo stesso gruppo.
La vigilanza dovrà quindi verificare la compatibilità di queste strategie con il prudent person principle, oltre che con una gestione sana e prudente dell’attività assicurativa.
4. Riassicurazione e reale trasferimento del rischio
Il Supervisory Statement dedica particolare attenzione anche alla riassicurazione.
EIOPA rileva una significativa dipendenza dalla riassicurazione in alcune imprese legate al private equity, comprese operazioni infragruppo e rapporti con riassicuratori localizzati in Paesi terzi.
Per le autorità non sarà sufficiente considerare gli effetti patrimoniali dell’operazione: occorrerà verificare l’effettività del trasferimento del rischio e valutare attentamente l’aumento potenziale dei rischi di controparte, liquidità e recapture.
Il tema si inserisce in un quadro di crescente attenzione europea alla capacità delle strutture riassicurative di produrre una reale mitigazione dei rischi, evitando che la complessità contrattuale o societaria ne renda meno trasparenti gli effetti.
5. Governance e conflitti di interesse
Il quinto pilastro riguarda la corporate governance.
Gli operatori di private equity possono esercitare un’influenza significativa, diretta o indiretta, sulla gestione delle società partecipate. Nel settore assicurativo, tuttavia, le decisioni devono continuare a essere assunte nel rispetto dell’autonomia della compagnia e degli interessi di assicurati e beneficiari.
EIOPA richiama quindi le autorità a verificare l’esistenza di un sistema di governance solido ed efficace, capace di gestire correttamente le situazioni di potenziale conflitto di interesse.
Diventano particolarmente rilevanti l’indipendenza dei processi decisionali, il ruolo degli organi societari, le funzioni di controllo e la capacità di dimostrare che investimenti e operazioni infragruppo rispondano all’interesse dell’impresa assicurativa e dei suoi assicurati.
Cosa cambia per compagnie, board e funzioni di controllo
Il Supervisory Statement è formalmente indirizzato alle autorità nazionali di vigilanza, ma le sue indicazioni sono rilevanti anche per le imprese.
Compagnie e gruppi interessati dalla presenza di investitori di private equity dovranno infatti essere in grado di dimostrare con particolare chiarezza:
- la sostenibilità nel lungo periodo del proprio modello di business;
- la trasparenza della struttura proprietaria e finanziaria;
- la coerenza delle strategie di investimento con il profilo di rischio;
- l’effettività dei trasferimenti di rischio mediante riassicurazione;
- la gestione dei conflitti di interesse;
- l’autonomia e l’efficacia degli assetti di governance, Risk Management, Compliance e Internal Audit.
Il documento assume quindi interesse non soltanto per le funzioni assicurative e finanziarie, ma anche per CdA, Legal, Compliance, Risk, Internal Audit, Investment
Management e professionisti coinvolti nelle operazioni di acquisizione.
Una vigilanza basata sui rischi, non sulla natura dell’azionista
Il messaggio finale di EIOPA è particolarmente importante.
L’obiettivo non è considerare il private equity come un fattore di rischio in quanto tale. Le imprese partecipate da operatori di private equity rimangono soggette agli stessi standard di vigilanza basati sul rischio applicabili alle altre compagnie.
Ciò che cambia è l’attenzione richiesta quando una determinata struttura proprietaria, strategia finanziaria o configurazione del modello di business determina maggiore complessità o rischi aggiuntivi.
Il nuovo Supervisory Statement rappresenta quindi soprattutto un passo verso una maggiore convergenza della vigilanza europea, con conseguenze concrete per governance, asset allocation, riassicurazione, gestione dei conflitti di interesse e controllo dei rischi nel settore assicurativo.




