Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1119
Un nuovo tassello completa il quadro europeo sulla trasparenza e sull’integrità dei rating ESG.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1° settembre 2026 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1119 della Commissione, del 26 maggio 2026, che integra il Regolamento (UE) 2024/3005 precisando le informazioni che devono essere presentate all’ESMA nelle domande di autorizzazione e di riconoscimento dei fornitori di rating ESG.
Il provvedimento assume particolare rilievo perché traduce il nuovo sistema europeo di vigilanza sui provider ESG in requisiti documentali e organizzativi concreti, interessando non soltanto le metodologie utilizzate per elaborare i rating, ma anche la governance del provider, i conflitti di interesse, l’outsourcing e l’organizzazione dei controlli.
Il nuovo quadro europeo dei rating ESG
Il riferimento di base è il Regolamento (UE) 2024/3005, adottato per rafforzare l’affidabilità, la comparabilità e la trasparenza delle attività di rating ambientale, sociale e di governance.
La disciplina europea attribuisce a ESMA un ruolo centrale nell’autorizzazione e nella supervisione dei fornitori di rating ESG che operano nell’Unione europea. I provider già operativi nell’UE alla data di entrata in vigore del regolamento sono inoltre soggetti a specifiche disposizioni transitorie per continuare la propria attività.
Il nuovo Regolamento delegato 2026/1119 specifica ora quali informazioni ESMA deve poter acquisire per valutare le richieste di autorizzazione dei soggetti stabiliti nell’Unione e di riconoscimento dei provider stabiliti in Paesi terzi.
Assetti proprietari e struttura organizzativa sotto esame
Uno dei primi ambiti interessati riguarda la struttura societaria e proprietaria del provider.
La domanda deve consentire a ESMA di ricostruire, tra gli altri elementi, la struttura del capitale, la natura diretta o indiretta delle partecipazioni, i diritti di voto e i collegamenti tra il richiedente, le eventuali società controllanti e le controllate.
È inoltre richiesta una rappresentazione dell’assetto organizzativo, con particolare attenzione alle responsabilità attribuite ai componenti del senior management.
Il principio sottostante è significativo: la qualità e l’affidabilità di un rating ESG non vengono considerate esclusivamente come una questione metodologica, ma anche come il risultato di un’adeguata governance dell’organizzazione che produce il rating.
Metodologie e procedure di revisione dei rating ESG
Un’altra parte centrale della documentazione riguarda naturalmente le metodologie utilizzate per elaborare i rating.
Per ciascun prodotto ESG devono essere descritte le procedure e le metodologie utilizzate, comprese le informazioni relative all’eventuale utilizzo di dati derivanti dalla normativa europea sulla finanza sostenibile e dalla rendicontazione societaria.
Il provider deve inoltre indicare se le metodologie utilizzate si fondano su evidenze scientifiche e tengono conto degli obiettivi dell’Accordo di Parigi o di altri accordi internazionali rilevanti.
Sono richieste anche le procedure attraverso le quali vengono effettuate la revisione dei rating ESG e la revisione delle relative metodologie.
L’obiettivo è permettere a ESMA di valutare non soltanto come viene prodotto un rating, ma anche quali meccanismi siano previsti per mantenerlo aggiornato, coerente e metodologicamente affidabile.
Conflitti di interesse: dai principi alle procedure operative
Particolarmente rilevante è la disciplina relativa ai conflitti di interesse.
Il Regolamento 2026/1119 richiede ai provider di documentare le politiche e le procedure adottate per identificare, gestire e comunicare i conflitti di interesse previsti dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2024/3005.
La documentazione deve comprendere anche la descrizione dei canali interni attraverso i quali possono essere segnalate violazioni effettive o potenziali del principio di indipendenza, insieme alle misure predisposte per proteggere l’identità dei soggetti segnalanti.
Sono inoltre oggetto di attenzione i processi di controllo relativi all’acquisizione di nuovi clienti, alle operazioni personali dei dipendenti, alle attività professionali esterne e all’accettazione di regali e forme di ospitalità.
Il regolamento richiede inoltre informazioni sui criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone direttamente coinvolte nelle attività di rating e sui compiti attribuiti all’organo di gestione.
Il tema ESG viene così collegato in modo molto netto a compliance, indipendenza, governance e sistemi di controllo interno.
Outsourcing e attività ulteriori del provider
Un altro fronte riguarda l’outsourcing.
In presenza di attività esternalizzate, o che si prevede di esternalizzare, il provider deve presentare la propria policy di outsourcing o altri documenti idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina europea, oltre alle copie degli accordi di outsourcing già esistenti.
Devono inoltre essere indicate le altre attività commerciali esercitate dal provider e, quando applicabile, l’autorità competente responsabile della loro supervisione.
La disposizione assume rilievo soprattutto alla luce della necessità di garantire una sufficiente separazione tra le attività di rating ESG e altre attività potenzialmente in grado di incidere sull’indipendenza del giudizio.

Domande in formato strutturato e responsabilità del senior management
La disciplina interviene anche sul piano operativo della presentazione delle istanze.
Ogni documento trasmesso deve essere identificato attraverso un numero di riferimento univoco e collegato al requisito normativo cui si riferisce.
Le informazioni devono inoltre essere presentate a ESMA in formato leggibile automaticamente, in modo da garantirne accessibilità, conservazione e riproduzione senza alterazioni.
Un ulteriore elemento rafforza il principio di accountability: alla domanda deve essere allegata una dichiarazione firmata da un componente del senior management, con cui viene attestata, per quanto a sua conoscenza, l’accuratezza e la completezza delle informazioni presentate.
Si tratta di una previsione che evidenzia ancora una volta il passaggio da una compliance puramente documentale a una responsabilizzazione diretta della governance aziendale.
Le regole per i provider extra-UE
Specifici obblighi sono previsti anche per i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che intendano ottenere il riconoscimento europeo.
Tra le informazioni ulteriori richieste figurano quelle relative al rappresentante legale nello Stato membro di riferimento e alle misure predisposte per assicurare e monitorare nel continuo il rispetto del Regolamento (UE) 2024/3005.
Il rappresentante legale deve quindi poter valutare l’adeguatezza dei presidi adottati dal provider e descrivere le modalità attraverso le quali viene verificata nel tempo la compliance alla disciplina europea.
Entrata in vigore e applicazione
L’art. 6 stabilisce una particolarità temporale da evidenziare.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1119 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 2 settembre 2026, ma stabilisce espressamente la propria applicazione dal 2 luglio 2026, così da allinearne l’efficacia temporale a quella del Regolamento (UE) 2024/3005.
Il considerando 13 chiarisce infatti che tale allineamento deriva dalla natura integrativa del nuovo regolamento rispetto alla disciplina principale sui rating ESG.
ESG rating: una disciplina sempre più orientata alla governance
Il Regolamento delegato 2026/1119 conferma una tendenza ormai evidente nella regolamentazione europea della sostenibilità.
La credibilità dei rating ESG non dipende soltanto dalla qualità delle metriche utilizzate, ma dalla robustezza dell’intero sistema organizzativo nel quale il rating viene prodotto.
Governance, responsabilità del management, conflitti di interesse, metodologie, controlli, outsourcing e tracciabilità dei processi diventano quindi elementi centrali del nuovo modello europeo.
Per operatori finanziari, società interessate dai rating e funzioni Compliance, Risk Management, Internal Audit e Sustainability, la progressiva attuazione del Regolamento (UE) 2024/3005 rappresenta pertanto un ambito da monitorare con particolare attenzione.



