Firma digitale negli appalti: la sua mancanza sull’offerta tecnica non determina automaticamente l’esclusione dalla gara quando la provenienza del documento e la sua riconducibilità all’operatore economico risultino comunque certe.
È il principio affermato da ANAC con il Parere di precontenzioso n. 369 del 23 settembre 2026, relativo a un’offerta tecnica presentata attraverso la piattaforma telematica Acquisti in rete senza la firma digitale espressamente richiesta dal disciplinare di gara.
La decisione affronta un tema particolarmente rilevante nella gestione delle procedure digitalizzate: il rapporto tra formalità della sottoscrizione, identificazione del concorrente, tracciabilità delle operazioni e cause di esclusione.
Firma digitale negli appalti: il caso esaminato da ANAC
Nella procedura oggetto del parere, il disciplinare prevedeva che l’offerta tecnica e la relativa relazione fossero caricate sulla piattaforma previa sottoscrizione con firma digitale, a pena di esclusione.
In sede di verifica era stata accertata l’assenza della firma digitale su entrambi i documenti. La questione posta all’Autorità riguardava quindi la possibilità di considerare comunque valida l’offerta, tenendo conto del fatto che il concorrente era stato preventivamente identificato mediante registrazione e autenticazione sulla piattaforma telematica.
ANAC ha escluso che la sola mancanza della sottoscrizione determini necessariamente l’estromissione dalla gara.
Il punto decisivo diventa verificare se il vizio produca o meno un’incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto dell’offerta.
La riconducibilità dell’offerta prevale sul formalismo automatico
L’Autorità richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i difetti della sottoscrizione assumono rilievo espulsivo quando impediscono di attribuire con certezza l’offerta a un determinato concorrente.
Se, invece, la documentazione risulta inequivocabilmente riconducibile all’operatore economico che l’ha trasmessa, l’esclusione basata esclusivamente sulla mancanza formale della firma può risultare sproporzionata rispetto alla funzione che la sottoscrizione deve assolvere.
La lettura valorizza i principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, nonché il principio del risultato previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023.
Questo non significa, tuttavia, che la firma digitale diventi facoltativa.
Quando è richiesta dalla documentazione di gara, l’operatore economico deve continuare a rispettare la prescrizione. Il chiarimento di ANAC riguarda invece le conseguenze della sua omissione e impone di verificare concretamente se sussista ancora un dubbio sull’autore dell’offerta.
Il ruolo delle piattaforme di approvvigionamento digitale
Un elemento centrale del parere riguarda proprio le piattaforme telematiche di gara.
Registrazione dell’operatore, accesso mediante credenziali, autenticazione digitale e tracciabilità delle attività compiute sul sistema possono fornire elementi oggettivi utili a dimostrare la provenienza della documentazione.
ANAC richiama anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui le piattaforme telematiche garantiscono tracciabilità delle operazioni, immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte.
Il ragionamento si inserisce nel sistema delineato dagli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale e le relative regole tecniche. Tali sistemi prevedono meccanismi di autenticazione idonei a garantire l’identificazione univoca dell’operatore economico.
Nel caso esaminato, la piattaforma Acquisti in rete consentiva di identificare in maniera univoca il soggetto che aveva effettuato l’accesso e completato il flusso di presentazione dell’offerta. Questo elemento ha assunto un peso determinante nella valutazione della carenza formale.
Firma digitale e soccorso istruttorio
Il parere è interessante anche sotto il profilo del soccorso istruttorio.
Il disciplinare della specifica procedura prevedeva la possibilità di intervenire sul difetto di sottoscrizione quando la mancanza della firma non impedisse di riconoscere la provenienza dell’offerta e non determinasse un’incertezza assoluta.
ANAC ha quindi valorizzato ancora una volta la riconducibilità certa della documentazione al concorrente.
Secondo la ricostruzione ANCE del provvedimento, quando la piattaforma permette già di accertare con certezza la provenienza e l’imputabilità dell’offerta, la mancanza della firma digitale non comporta l’esclusione e non rende necessario attivare il soccorso istruttorio esclusivamente per sanare tale carenza.
Il principio non deve però essere generalizzato: occorre sempre considerare la lex specialis, le caratteristiche della piattaforma utilizzata e le circostanze concrete della procedura.
La firma digitale resta necessaria
È quindi importante evitare una lettura eccessivamente estensiva del Parere n. 369/2026.
ANAC non afferma che il semplice caricamento di un documento su una piattaforma equivalga sempre alla sua sottoscrizione, né che la firma digitale possa essere omessa senza conseguenze.
La verifica deve essere effettuata caso per caso.
Qualora le modalità di trasmissione e autenticazione non consentano di stabilire con certezza chi abbia presentato l’offerta, il difetto di sottoscrizione può assumere rilevanza decisiva.
La stessa analisi deve tenere conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare e della disciplina applicabile alla specifica procedura.
Le conseguenze per stazioni appaltanti e operatori economici
Il Parere ANAC offre indicazioni operative importanti per entrambe le parti della procedura.
Per le stazioni appaltanti, prima di procedere all’esclusione occorre verificare se la mancanza della firma determini concretamente un’incertezza sull’identità del concorrente o sull’imputabilità dell’offerta.
Per gli operatori economici, invece, la decisione non deve tradursi in un abbassamento del livello di attenzione: la sottoscrizione prevista dalla documentazione di gara deve continuare a essere correttamente apposta.
Il punto di maggiore interesse è un altro: con la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, autenticazione, identità digitale e tracciabilità delle piattaforme assumono un ruolo crescente anche nell’interpretazione delle irregolarità formali.
Il Parere ANAC n. 369/2026 conferma quindi un approccio sostanzialistico: la forma rimane importante, ma l’esclusione non può essere considerata automatica quando lo scopo della sottoscrizione — consentire di individuare con certezza l’autore dell’offerta e la sua assunzione di responsabilità — risulti comunque raggiunto attraverso elementi oggettivi e verificabili.






