Cartolarizzazioni Consob: nuove regole dal 20 ottobre 2026

Cartolarizzazioni Consob: nuove regole dal 20 ottobre 2026 su notifiche e conformità

Entra in vigore la Delibera Consob n. 24155/2026, che semplifica gli obblighi informativi sulle cartolarizzazioni. Termine unico di un mese per le notifiche, nuove disposizioni sulle dichiarazioni di conformità e chiarimenti sulle responsabilità degli operatori.

Le cartolarizzazioni Consob sono interessate da importanti novità regolamentari a partire dal 20 ottobre 2026.

Con la Delibera n. 24155 dell’8 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha modificato le disposizioni di attuazione dell’art. 4-septies.2 del Testo Unico della Finanza (TUF).

L’intervento aggiorna la disciplina introdotta dalla Delibera Consob n. 22833 del 9 ottobre 2023, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri amministrativi e chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazione.

Le modifiche riguardano le tempistiche delle notifiche, le modalità di trasmissione delle informazioni, le dichiarazioni di conformità e la comunicazione degli eventi significativi.

Particolare attenzione viene riservata anche al coordinamento con gli adempimenti previsti nei confronti delle autorità di vigilanza prudenziale.

 

Cartolarizzazioni Consob: il quadro normativo di riferimento

La disciplina europea delle cartolarizzazioni è contenuta nel Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro comune per le operazioni di cartolarizzazione e introduce un regime specifico per quelle semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

Il regolamento disciplina, tra gli altri, gli obblighi relativi a:

  • mantenimento dell’interesse economico netto (risk retention);
  • trasparenza e messa a disposizione delle informazioni;
  • concessione del credito e criteri di selezione delle esposizioni;
  • specifici requisiti delle cartolarizzazioni STS.

Nell’ordinamento italiano, l’art. 4-septies.2 del D.Lgs. 58/1998 ripartisce le competenze di vigilanza tra le autorità nazionali.

La Consob esercita le funzioni attribuitele dal TUF, comprese quelle relative al rispetto degli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni per le operazioni rientranti nel proprio perimetro di competenza e alla verifica dei requisiti STS.

La Delibera n. 24155/2026 interviene su questo quadro, modificando le modalità attraverso le quali gli operatori devono adempiere agli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità.

 

1. Nuovo termine di un mese per notificare le cartolarizzazioni

La prima novità riguarda l’unificazione dei termini di comunicazione alla Consob.

La disciplina precedente prevedeva termini differenti:

  • 5 giorni per le comunicazioni relative alle cartolarizzazioni STS;
  • 15 giorni per le cartolarizzazioni non STS soggette alla vigilanza Consob.

Con le nuove disposizioni, il termine viene esteso a un mese dalla data di emissione, tanto per le notifiche iniziali delle operazioni ricadenti nella sezione II quanto per le comunicazioni STS individuate nella sezione III.

L’intervento mira a razionalizzare le tempistiche e favorire il coordinamento con gli adempimenti previsti nei confronti della Banca d’Italia e della BCE.

L’unificazione dei termini rappresenta una semplificazione soprattutto per gli intermediari coinvolti in operazioni soggette a più obblighi informativi.

Resta tuttavia necessario distinguere la notifica iniziale dalle comunicazioni successive, per le quali possono continuare a valere obblighi di tempestività.

 

2. Un unico soggetto per l’invio delle comunicazioni alla Consob

Un secondo intervento riguarda l’individuazione del soggetto responsabile dell’invio delle informazioni.

Le nuove disposizioni prevedono che le notifiche siano trasmesse alla Consob dal soggetto designato ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402.

Questo consente di concentrare gli adempimenti informativi presso un unico referente, evitando duplicazioni nella trasmissione delle comunicazioni.

La disciplina chiarisce inoltre che l’attività materiale di trasmissione può essere delegata al servicer dell’operazione.

La delega non comporta però il trasferimento della responsabilità regolamentare.

Quest’ultima rimane infatti in capo al soggetto designato secondo il Regolamento Cartolarizzazioni.

La distinzione assume particolare rilievo per la definizione dei rapporti contrattuali e delle responsabilità organizzative tra cedenti, promotori, società veicolo e soggetti incaricati delle attività operative.

 

3. Dichiarazioni di conformità: le novità per le operazioni non STS

La Delibera Consob interviene anche sulle dichiarazioni di conformità ai requisiti previsti dagli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni.

Per le operazioni non STS rientranti nella relativa disciplina Consob, viene precisato che la dichiarazione deve essere resa per iscritto dal responsabile dell’organo con funzione di gestione di ciascuno dei soggetti parte dell’operazione, in relazione alle rispettive aree di competenza.

In presenza di più cedenti, ciascun cedente deve predisporre la propria dichiarazione.

L’obiettivo è rendere maggiormente chiara l’attribuzione delle responsabilità rispetto ai diversi requisiti regolamentari.

Il rispetto degli obblighi di conformità richiede pertanto una corretta individuazione delle funzioni aziendali coinvolte e dei soggetti responsabili delle relative verifiche.

 

4. Cartolarizzazioni STS: le dichiarazioni e le deleghe nelle banche significative

Specifici chiarimenti riguardano le operazioni qualificate come semplici, trasparenti e standardizzate.

Per le cartolarizzazioni STS, la conformità ai requisiti previsti dagli articoli da 20 a 26-sexies del Regolamento Cartolarizzazioni deve essere dichiarata per iscritto dal responsabile dell’organo con funzione di gestione del cedente e del promotore.

In presenza di più cedenti o promotori, ciascuno deve predisporre la propria dichiarazione.

Una novità significativa riguarda gli enti significativi, per i quali viene espressamente prevista la possibilità di delegare tale adempimento a un soggetto appositamente designato e appartenente all’ente stesso.

L’intervento si pone in linea con l’approccio adottato dalla vigilanza bancaria europea e consente una maggiore flessibilità organizzativa.

La possibilità di delega non deve tuttavia essere confusa con un generalizzato trasferimento delle responsabilità degli organi aziendali.

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5. Eventi significativi e aggiornamento delle dichiarazioni di conformità

La nuova disciplina interviene anche sulla gestione delle informazioni successive all’emissione.

Gli operatori devono comunicare alla Consob gli eventi significativi individuati dall’art. 7, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento Cartolarizzazioni, quando incidano o possano incidere sulle caratteristiche dell’operazione e sul rispetto dei requisiti applicabili.

Per queste comunicazioni continua a essere prevista la trasmissione senza indugio.

La Delibera precisa inoltre le modalità di aggiornamento delle dichiarazioni di conformità.

Per le operazioni non STS, la dichiarazione aggiornata relativa ai requisiti degli articoli da 6 a 9 deve essere trasmessa dai soli cedenti e prestatori originari che mantengono continuativamente un interesse economico netto rilevante secondo l’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento.

Per le operazioni STS, invece, l’aggiornamento della dichiarazione relativa ai requisiti degli articoli da 20 a 26-sexies coinvolge i cedenti e i promotori, secondo le previsioni delle nuove disposizioni.

È importante distinguere, in questo ambito, i soggetti tenuti a comunicare gli eventi da quelli cui compete predisporre e aggiornare le specifiche dichiarazioni di conformità.

 

6. Comunicazione della chiusura delle operazioni STS

Le modifiche introducono inoltre un’esplicita previsione relativa alla comunicazione della chiusura delle cartolarizzazioni STS.

Cedenti, prestatori originari e società veicolo sono tenuti a notificare alla Consob la chiusura dell’operazione.

Ai fini delle disposizioni, una cartolarizzazione si considera chiusa quando non esistono più attività e passività collegate all’operazione.

Anche questa comunicazione rientra tra quelle per le quali è richiesta un’informativa tempestiva all’Autorità.

La previsione contribuisce a completare il quadro dei flussi informativi relativi al ciclo di vita dell’operazione.

 

Le conseguenze operative per banche, originator, servicer e società veicolo

Le nuove disposizioni Consob sulle cartolarizzazioni richiedono una valutazione dei processi organizzativi e dei presidi di controllo utilizzati dai soggetti interessati.

Tra le principali attività da considerare figurano:

Aggiornamento delle procedure interne. Verificare i termini applicabili alle notifiche iniziali e alle comunicazioni successive, adeguando il calendario degli adempimenti.

Individuazione delle responsabilità. Definire il soggetto designato per l’invio delle informazioni e chiarire le competenze relative alle dichiarazioni di conformità.

Revisione dei rapporti con i servicer. Valutare le modalità contrattuali e operative della delega per la trasmissione delle informazioni, preservando i necessari presidi di controllo.

Gestione degli eventi significativi. Predisporre flussi informativi idonei a intercettare tempestivamente le circostanze che possono incidere sulla conformità dell’operazione.

Coordinamento delle funzioni aziendali. Favorire la collaborazione tra Legal, Compliance, Risk Management, Finance e strutture operative interessate.

Si tratta di possibili misure organizzative per l’attuazione della disciplina, da calibrare in funzione del ruolo e degli obblighi applicabili a ciascun operatore.

 

Cartolarizzazioni Consob: semplificazione degli adempimenti e responsabilità degli operatori

L’intervento della Consob rappresenta un passaggio significativo nel processo di razionalizzazione della disciplina nazionale delle cartolarizzazioni.

L’allineamento delle scadenze e la possibilità di concentrare la trasmissione delle informazioni presso un unico soggetto possono contribuire a rendere più efficiente la gestione degli obblighi regolamentari.

Al tempo stesso, le nuove disposizioni ribadiscono un principio importante: la semplificazione delle procedure non determina automaticamente una riduzione delle responsabilità dei soggetti coinvolti.

Per le organizzazioni diventa quindi essenziale distinguere tra esecuzione materiale degli adempimenti, funzioni di verifica e responsabilità regolamentari.

La qualità della governance e dei sistemi di controllo interno continua a rappresentare un elemento fondamentale per assicurare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni alle autorità.

L’aggiornamento delle competenze delle funzioni coinvolte può contribuire a rendere più efficaci questi processi, soprattutto nelle operazioni caratterizzate da una pluralità di soggetti e da strutture contrattuali complesse.

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