Listing Act e Market Abuse Regulation: pubblicati due nuovi regolamenti delegati UE

Listing Act e Market Abuse Regulation: nuovi Regolamenti UE 2026/788 e 2026/789

Le nuove misure chiariscono quando comunicare le informazioni privilegiate nei processi prolungati, come gestire il ritardo della disclosure e aggiornano le regole su closed period e manipolazione del mercato.

Gli sviluppi del Listing Act e della Market Abuse Regulation (MAR) segnano una nuova fase applicativa. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 luglio 2026 sono stati pubblicati due regolamenti delegati della Commissione europea destinati a incidere direttamente sulla gestione delle informazioni privilegiate, sui processi prolungati, sul ritardo della comunicazione al mercato, sui closed period e sui sistemi di prevenzione della manipolazione del mercato.

Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2026/789, dedicato alla comunicazione delle informazioni privilegiate nei processi prolungati e alle condizioni per il ritardo della disclosure, e del Regolamento delegato (UE) 2026/788, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/522 in materia di negoziazioni durante i periodi di chiusura, sedi di negoziazione con dimensione transfrontaliera significativa e indicatori di manipolazione del mercato.

I due atti completano alcune delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2809, parte integrante del pacchetto europeo del Listing Act, con il quale il legislatore europeo ha aggiornato, tra gli altri, il Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.

 

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Regolamento delegato (UE) 2026/789: quando comunicare le informazioni nei processi prolungati

Il Regolamento delegato (UE) 2026/789 interviene su uno degli aspetti più delicati della disciplina MAR: l’individuazione del momento in cui deve essere comunicata al pubblico un’informazione privilegiata formatasi nell’ambito di un processo articolato in più fasi.

La riforma del Listing Act ha previsto che, nei processi prolungati, l’obbligo di comunicazione riguardi l’evento o la circostanza finale, mantenendo al contempo la necessità di proteggere la riservatezza delle informazioni relative alle fasi intermedie.

Per rendere più prevedibile l’applicazione della disciplina, il regolamento introduce una lista non esaustiva dei principali processi prolungati, individuando per ciascuno l’evento finale e il momento della disclosure.

La lista non sostituisce la valutazione concreta richiesta agli emittenti: resta necessario verificare caso per caso se l’informazione possieda i requisiti previsti dall’articolo 7 MAR.

 

I tre allegati del Regolamento 2026/789

L’Allegato I contiene la lista degli eventi finali nei processi prolungati e il relativo momento di comunicazione al pubblico.

Tra i casi inclusi figurano operazioni di acquisizione o cessione, fusioni, riorganizzazioni societarie, aumenti di capitale, emissioni di strumenti finanziari, programmi di buyback, distribuzione dei dividendi, approvazione dei risultati finanziari, nomine di vertice, procedimenti autorizzativi, ristrutturazioni, procedure di insolvenza e delisting.

Ad esempio, per un’acquisizione rilevante, la disclosure è collegata alla sottoscrizione dell’accordo vincolante, mentre per una fusione rileva l’approvazione del progetto da parte dell’organo competente.

L’Allegato II individua le situazioni in cui il ritardo della comunicazione può risultare in contrasto con precedenti comunicazioni dell’emittente.

L’Allegato III amplia il perimetro delle comunicazioni rilevanti, includendo non solo comunicati stampa, ma anche contenuti pubblicati su sito web, social media, interviste, roadshow, webinar, podcast e assemblee degli azionisti.

 

Licenze, autorizzazioni e rapporti con le autorità pubbliche

Particolare attenzione è dedicata ai processi che coinvolgono una pubblica autorità.

Nel caso di richieste di licenze o autorizzazioni, la valutazione della disclosure riguarda sia la presentazione della domanda sia la comunicazione della decisione finale.

La comunicazione può essere necessaria anche in presenza di scambi informali o informazioni preliminari che possano costituire autonomamente informazione privilegiata.

La stessa logica si applica a autorizzazioni commerciali, proprietà intellettuale, sperimentazioni cliniche e procedure di appalto pubblico.

 

Profit warning e coerenza delle comunicazioni

Il regolamento assume rilievo anche per la gestione dei profit warning.

Quando nuove informazioni smentiscono in modo significativo previsioni o obiettivi precedentemente comunicati, può venir meno la possibilità di ritardarne la pubblicazione.

La valutazione deve considerare l’intero ecosistema comunicativo dell’emittente, inclusi social media, presentazioni agli investitori e dichiarazioni pubbliche.

 

Regolamento delegato (UE) 2026/788: closed period e manipolazione del mercato

Il Regolamento delegato (UE) 2026/788 aggiorna la disciplina MAR di livello II.

Un primo intervento riguarda le deroghe al divieto di operare durante i periodi di chiusura (closed period), ampliando le esenzioni anche a strumenti finanziari diversi dalle azioni.

 

Nuovi indicatori di manipolazione del mercato

Il regolamento aggiorna gli indicatori di manipolazione del mercato, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei nuovi modelli di negoziazione.

Tra gli elementi rilevanti vi è la possibilità di analizzare operazioni su orizzonti temporali più ampi e di considerare variazioni significative dei volumi di negoziazione.

L’approccio diventa quindi più sostanziale e meno legato alla singola operazione.

 

Sedi di negoziazione con dimensione transfrontaliera significativa

Il regolamento introduce l’elenco delle sedi di negoziazione con dimensione transfrontaliera significativa, funzionale al rafforzamento dello scambio di dati tra autorità.

L’obiettivo è migliorare l’individuazione di fenomeni di abuso che coinvolgono più mercati.

 

Le date di entrata in vigore

Il Regolamento delegato (UE) 2026/789 è entrato in vigore il 19 luglio 2026.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/788 entrerà in vigore il 5 agosto 2026.

Entrambi sono direttamente applicabili negli Stati membri.

 

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Gli impatti operativi per gli emittenti

Le nuove disposizioni richiedono agli emittenti di aggiornare le proprie procedure MAR.

Sarà necessario:

  • ridefinire i criteri per individuare gli eventi finali nei processi prolungati;
  • migliorare la tracciabilità delle decisioni;
  • rafforzare il coordinamento tra funzioni aziendali;
  • mappare tutte le comunicazioni pubbliche dell’emittente.

La gestione delle informazioni privilegiate richiede procedure formalizzate, responsabilità chiare e sistemi documentali adeguati.

 

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