Consultazione Consob 2026: le nuove regole su MiFID, MiFIR, AIFMD 2 e IBIP

Consultazione Consob 2026 su MiFID MiFIR AIFMD 2 e prodotti IBIP

In consultazione le modifiche ai Regolamenti Mercati, Intermediari ed Emittenti. Interventi su best execution, ricerca finanziaria, gestione dei fondi, prodotti assicurativi, consulenti finanziari e albo delle SIM. Osservazioni entro il 15 settembre 2026.

La consultazione Consob 2026, avviata il 17 luglio, sottopone al mercato un ampio pacchetto di modifiche ai Regolamenti Mercati, Intermediari ed Emittenti. L’intervento completa, sul piano della regolamentazione secondaria, l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle novità europee che hanno interessato MiFID II, MiFIR, AIFMD e la disciplina UCITS.

Il documento riguarda intermediari e imprese di investimento, gestori di sedi di negoziazione, società di gestione, distributori di prodotti di investimento assicurativi, consulenti finanziari, investitori e associazioni di categoria. Le osservazioni potranno essere presentate alla Consob attraverso il sistema SIPE entro il 15 settembre 2026.

È importante precisare che si tratta di proposte regolamentari ancora sottoposte a consultazione. Le disposizioni illustrate non costituiscono quindi, allo stato, regole definitivamente adottate, ma consentono agli operatori di individuare con anticipo i possibili interventi organizzativi, procedurali e documentali che saranno richiesti.

Consultazione Consob 2026: il quadro normativo di riferimento

La consultazione si inserisce nel processo di rafforzamento dell’Unione europea dei mercati dei capitali e dà attuazione, negli ambiti di competenza della Consob, a diversi interventi europei.

Per le infrastrutture di mercato, i riferimenti principali sono la Direttiva (UE) 2024/790 e il Regolamento (UE) 2024/791, che hanno modificato rispettivamente MiFID II e MiFIR.

In materia di ricerca finanziaria assume rilievo la Direttiva (UE) 2024/2811, appartenente al pacchetto Listing Act, integrata dalla Direttiva delegata (UE) 2026/374.

Per la gestione collettiva del risparmio, il documento attua la Direttiva (UE) 2024/927, conosciuta come AIFMD 2, che modifica sia la disciplina dei gestori di fondi alternativi sia quella degli OICVM.

A livello nazionale, il quadro primario è stato adeguato mediante il D.Lgs. n. 28/2026, il D.Lgs. n. 86/2026, relativo al Listing Act, e il D.Lgs. n. 39/2026, che ha recepito AIFMD 2. La consultazione interviene ora sulle disposizioni contenute nel Regolamento Mercati n. 20249/2017, nel Regolamento Intermediari n. 20307/2018 e nel Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Infrastrutture di mercato e internalizzatori sistematici

Una parte rilevante della consultazione Consob 2026 riguarda il funzionamento delle infrastrutture di mercato e la disciplina degli internalizzatori sistematici.

Il nuovo quadro europeo supera il precedente modello fondato sul raggiungimento di determinate soglie quantitative, calcolate sulla base del numero e delle dimensioni delle negoziazioni effettuate fuori mercato.

La qualificazione dell’attività viene ricondotta a una valutazione maggiormente qualitativa. Parallelamente, si rafforzano le informazioni da trasmettere alla Consob, che dovranno riguardare anche:

le regole e le modalità di esecuzione degli ordini;

le politiche di gestione dei rischi;

le modalità di copertura delle posizioni;

i canali utilizzati per gli obblighi di quotazione e trasparenza;

l’eventuale svolgimento di attività di matched principal trading.

L’intervento richiederà agli operatori interessati di verificare non soltanto la classificazione formale dell’attività, ma anche la coerenza delle procedure interne e dei flussi informativi con il nuovo approccio.

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Trasparenza delle negoziazioni e dati di mercato

La disciplina delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e della pubblicazione differita delle informazioni post-negoziazione viene aggiornata per gli strumenti di capitale, gli strumenti non equity e i derivati.

Le modifiche interessano il contenuto delle istanze da presentare alla Consob, i meccanismi di controllo delle deroghe e le comunicazioni relative alle operazioni oggetto di differimento.

Per i dati di mercato, viene introdotto uno specifico flusso informativo verso la Consob. Sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici e altri soggetti interessati dovranno comunicare i costi effettivi di produzione e diffusione dei dati, il livello delle commissioni e le principali condizioni contrattuali applicate.

L’obiettivo è rendere verificabile il rispetto del principio MiFIR secondo il quale i dati pre-trade e post-trade devono essere messi a disposizione a condizioni commerciali ragionevoli.

Best execution: eliminato il report sulle prime cinque sedi

In materia di best execution, la proposta elimina l’obbligo per gli intermediari di pubblicare annualmente, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni e le informazioni sulla qualità dell’esecuzione.

La soppressione di questo adempimento è finalizzata a ridurre gli oneri di compliance e a concentrare l’attenzione sull’effettiva qualità delle strategie adottate.

Resta infatti centrale l’obbligo di predisporre, applicare e valutare una corretta Order Execution Policy. Il Regolamento Intermediari viene aggiornato con il richiamo alle norme tecniche europee che individuano i criteri da considerare per stabilire e verificare l’efficacia della strategia di esecuzione degli ordini.

Per gli intermediari, la semplificazione non comporta quindi un ridimensionamento sostanziale della responsabilità sulla best execution: alla riduzione del reporting pubblico corrisponde una maggiore attenzione all’efficacia concreta delle procedure.

Ricerca finanziaria e superamento dell’unbundling

Il Listing Act ha modificato il regime della ricerca in materia di investimenti, superando il principio della necessaria separazione tra i costi della ricerca e quelli relativi ai servizi di esecuzione.

Diventa possibile effettuare un pagamento congiunto, purché siano adottati adeguati presidi di trasparenza e di gestione dei conflitti di interesse. Gli intermediari possono comunque continuare a pagare separatamente i servizi di ricerca attraverso risorse proprie oppure mediante un conto di pagamento dedicato.

La consultazione riformula le condizioni applicabili a quest’ultima modalità, adeguando gli articoli da 55 a 59 del Regolamento Intermediari alla Direttiva delegata (UE) 2026/374.

Indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, gli intermediari devono effettuare annualmente una valutazione della qualità, utilità e valore della ricerca, verificandone il contributo al miglioramento delle decisioni di investimento.

L’intervento richiederà una revisione delle policy sulla selezione dei fornitori, sulla determinazione dei budget, sulla gestione dei conflitti di interesse e sulla documentazione delle valutazioni periodiche.

AIFMD 2 e nuove regole per i gestori di fondi

La consultazione Consob 2026 adegua il Regolamento Emittenti e il Regolamento Intermediari alle novità introdotte dalla Direttiva AIFMD 2.

Le attività esercitabili dai gestori vengono ampliate. In particolare, anche i gestori di OICVM potranno prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, mentre vengono considerate ulteriori attività, quali l’amministrazione di indici di riferimento e la prestazione a terzi di funzioni già svolte in relazione ai fondi gestiti, nel rispetto delle regole sui conflitti di interesse.

Particolare attenzione è dedicata ai FIA che concedono prestiti. La documentazione destinata agli investitori dovrà includere informazioni sui costi e sulle spese connessi all’amministrazione dei finanziamenti erogati dal fondo.

Viene inoltre disciplinato il fenomeno del white label, nel quale un gestore istituisce o amministra un fondo su iniziativa di un soggetto terzo, eventualmente utilizzandone il nome, delegandogli la gestione degli investimenti o seguendone le indicazioni. In questi casi dovranno essere individuati e gestiti con particolare attenzione i possibili conflitti di interesse.

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Strumenti di gestione della liquidità e informativa agli investitori

La riforma armonizza gli strumenti di gestione della liquidità, o liquidity management tools, utilizzabili dai gestori di FIA aperti e OICVM.

La documentazione d’offerta dovrà descrivere le modalità e le condizioni per l’attivazione degli strumenti selezionati. Tra gli strumenti considerati rientrano le restrizioni ai rimborsi, la proroga dei termini di preavviso, le commissioni di rimborso, lo swing pricing, i prelievi antidiluizione, i rimborsi in natura e i conti side pocket.

La proposta Consob introduce inoltre un obbligo di comunicazione individuale agli investitori quando vengono attivati o disattivati strumenti che incidono in maniera significativa sul diritto di ottenere il rimborso delle quote o delle azioni.

La comunicazione riguarda, in particolare, la sospensione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, i gates, la proroga dei termini di preavviso, il rimborso in natura e i side pocket. L’obiettivo è assicurare che gli investitori siano informati tempestivamente di decisioni che possono modificare le modalità o i tempi del disinvestimento.

Prodotti di investimento assicurativi: semplificazione degli obblighi IBIP

Un ulteriore intervento riguarda la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi – IBIP da parte di banche, SIM e altri soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob.

La proposta modifica gli articoli 133 e 134 del Regolamento Intermediari per semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale, favorendo un maggiore coordinamento con il quadro adottato dall’IVASS.

L’obiettivo dichiarato non è ridurre la tutela della clientela, ma rendere i documenti più chiari, sintetici e privi di duplicazioni, limitando il rischio di sovraccarico informativo.

Per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede viene previsto l’obbligo di comunicare al cliente gli elementi identificativi e il numero di iscrizione nel RUI del soggetto per conto del quale viene svolta la distribuzione dell’IBIP.

Vengono inoltre precisate le informazioni che devono essere riportate sulla home page del sito internet, sui profili social e nelle applicazioni utilizzate per la distribuzione assicurativa.

La Consob propone infine di abrogare le disposizioni sulla ricerca in materia di investimenti fornita da terzi in relazione agli IBIP, poiché tale disciplina non avrebbe trovato concreta applicazione nella prassi di mercato.

Consulenti finanziari: nuovi criteri per le sanzioni OCF

La consultazione interviene anche sull’articolo 180 del Regolamento Intermediari, relativo alle sanzioni applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti abilitati all’offerta fuori sede.

L’OCF può attualmente applicare, in presenza di determinate circostanze, una sanzione immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella ordinariamente prevista. La proposta mantiene questa flessibilità, ma introduce confini più definiti.

In particolare, vengono individuati criteri di valutazione rilevanti per l’esercizio del potere, casi nei quali la riduzione della sanzione non è ammessa, limiti minimi inderogabili e obblighi motivazionali rafforzati.

L’intervento è giustificato anche dai dati sull’attività disciplinare. Nel 2025, le sospensioni hanno rappresentato il 36% dei provvedimenti e le radiazioni il 35%, per un’incidenza complessiva del 71%. Tra le violazioni maggiormente contestate figurano la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, la ricezione di compensi o finanziamenti dalla clientela e l’esecuzione di operazioni non adeguate.

La finalità è rendere le decisioni dell’OCF maggiormente prevedibili, omogenee, proporzionate e trasparenti, senza modificare il catalogo delle sanzioni né ampliare i poteri dell’Organismo.

Albo delle SIM e contrasto alle truffe online

La parte finale della consultazione contiene alcuni interventi di fine tuning.

Il contenuto dell’albo delle SIM sarà integrato con l’indicazione dei siti internet utilizzati dagli intermediari per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

La misura permette agli investitori di confrontare il dominio dal quale ricevono proposte di investimento con quello ufficialmente comunicato alla Consob, rafforzando la prevenzione delle frodi e dei fenomeni di abusivismo finanziario online.

Nei procedimenti autorizzativi viene inoltre eliminato il riferimento all’amministratore unico nella disciplina sull’accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali. La modifica allinea il Regolamento Intermediari al principio di collegialità dell’organo di gestione previsto dal quadro europeo e nazionale.

Gli impatti organizzativi per gli operatori

Pur trattandosi di proposte non ancora definitive, la portata della consultazione Consob 2026 suggerisce agli operatori di avviare una valutazione preliminare degli impatti.

Intermediari, gestori e distributori dovranno verificare le proprie procedure in materia di esecuzione degli ordini, ricerca finanziaria, informativa precontrattuale, distribuzione digitale, gestione della liquidità, conflitti di interesse e rapporti con i soggetti promotori di fondi white label.

Per gli operatori interessati alla consultazione sarà inoltre necessario esaminare puntualmente l’articolato, valutare le conseguenze operative delle singole disposizioni e trasmettere eventuali osservazioni alla Consob entro il 15 settembre 2026.

L’ampiezza dell’intervento conferma una tendenza ormai consolidata: alla semplificazione di alcuni adempimenti formali si accompagna un rafforzamento della qualità sostanziale delle procedure, della tracciabilità delle decisioni e della capacità degli operatori di dimostrare l’effettiva tutela degli investitori.

Formazione e aggiornamento professionale

L’evoluzione della regolamentazione europea dei mercati finanziari richiede un aggiornamento continuo delle funzioni legali, compliance, risk management, internal audit, distribuzione e gestione degli investimenti.

Organizziamo iniziative formative dedicate alle principali novità normative e ai relativi impatti operativi per intermediari finanziari, imprese di investimento, gestori, compagnie assicurative e professionisti.

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