La Circolare n. 12 del 27 ottobre 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce i criteri di calcolo delle spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali. Nuove indicazioni su risorse utilizzabili, quote percentuali, maggiorazioni e rendicontazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 12 del 27 ottobre 2026, contenente le indicazioni operative per il calcolo delle soglie massime delle spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
Il documento dà attuazione al paragrafo 4.2 delle Linee guida adottate con Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026 e definisce una metodologia articolata in tre passaggi, con specifiche percentuali e condizioni di applicazione.
L’intervento assume particolare rilievo per la gestione finanziaria, la rendicontazione e i sistemi di controllo dei Fondi, con implicazioni per l’organizzazione delle attività a sostegno della formazione continua delle imprese.
In sintesi
- Nuove indicazioni operative: la Circolare n. 12/2026 chiarisce come determinare le soglie massime annuali delle spese di funzionamento dei Fondi interprofessionali.
- Base di calcolo: le percentuali si applicano alle risorse annualmente incassate dal gettito contributivo dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative ammesse.
- Tre passaggi di calcolo: il limite delle spese è determinato sommando una quota base ponderata, una quota addizionale e le eventuali maggiorazioni ulteriori.
- Maggiorazioni specifiche: sono previste percentuali aggiuntive in presenza di determinate condizioni organizzative, territoriali o relative all’autorizzazione del Fondo.
- Novità dal 2027: anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi rientreranno nelle spese di funzionamento, con conseguenze sulla classificazione contabile e sulla rendicontazione.
Fondi interprofessionali: il quadro normativo di riferimento
I Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, disciplinati dall’articolo 118 della Legge 388/2000, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali le imprese possono finanziare percorsi di aggiornamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Il loro funzionamento è regolato da disposizioni che disciplinano l’utilizzo delle risorse, la programmazione degli interventi, le modalità di finanziamento delle attività formative e i relativi controlli.
Con il Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, il Ministero del Lavoro ha aggiornato le Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi, sostituendo quelle precedentemente adottate con Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026.
La Circolare n. 12/2026 interviene su un aspetto specifico di tale disciplina: la determinazione dell’importo massimo che ciascun Fondo può destinare annualmente alle proprie spese di funzionamento.
Il documento non modifica direttamente le modalità di adesione delle imprese ai Fondi né introduce nuovi contributi a carico dei datori di lavoro.
Quali spese rientrano nei costi di funzionamento?
La circolare richiama la definizione contenuta nel paragrafo 4.1 delle Linee guida.
Le spese di funzionamento comprendono i costi relativi all’organizzazione, alla gestione e al controllo sostenuti dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi.
Si tratta, pertanto, delle risorse necessarie a garantire il funzionamento delle strutture organizzative e amministrative che gestiscono i finanziamenti alla formazione continua.
Una novità significativa riguarda l’esercizio finanziario 2027.
A partire dal 2027, anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi, già individuate dalla Circolare ANPAL n. 1/2018, saranno ricomprese nelle spese di funzionamento.
I Fondi dovranno conseguentemente adeguare la documentazione di rendicontazione contabile e finanziaria, riclassificando tali costi nella corretta categoria.
Questa previsione richiede particolare attenzione nella definizione dei budget e nelle procedure di imputazione delle spese.
Quali risorse possono essere utilizzate per calcolare le soglie massime?
Un primo chiarimento riguarda la base di calcolo delle spese di funzionamento.
Secondo il Ministero, le percentuali massime devono essere applicate esclusivamente alle risorse annualmente incassate provenienti:
- dal gettito contributivo dello 0,30% destinato ai Fondi;
- dalle eventuali risorse integrative ammesse dalla disciplina applicabile.
Non tutte le entrate disponibili possono quindi concorrere alla determinazione delle soglie.
La circolare individua alcune categorie di risorse escluse, tra cui:
- somme impegnate in anni precedenti per finanziare avvisi sul conto collettivo e successivamente rimaste inutilizzate;
- importi recuperati a seguito di verifiche sull’ammissibilità delle spese sostenute per attività formative;
- saldi positivi tra proventi e oneri finanziari;
- disponibilità provenienti dalla portabilità degli accreditamenti INPS, trasferite da altri Fondi a seguito della mobilità delle imprese aderenti.
La corretta individuazione delle entrate rilevanti costituisce il primo passaggio per determinare il limite massimo delle spese di funzionamento.
Le risorse escluse non possono essere utilizzate per finanziare tali spese né considerate per incrementare artificialmente la base di calcolo.
Come si calcolano le spese di funzionamento? I tre passaggi previsti dalla circolare
La Circolare n. 12/2026 definisce una metodologia articolata in tre passaggi:
1. Calcolo della quota base ponderata
La prima componente è costituita da una quota base calcolata come media ponderata, in funzione del numero dei lavoratori delle imprese attive aderenti al Fondo.
Le aliquote di riferimento sono:
| Scaglione di lavoratori | Aliquota base |
|---|---|
| Fino a 250.000 | 8% |
| Da 250.001 a 999.999 | 6% |
| Da 1.000.000 in poi | 4% |
Il calcolo avviene ripartendo i lavoratori tra i diversi scaglioni e applicando a ciascuno la rispettiva aliquota.
I risultati vengono sommati e rapportati al numero complessivo dei lavoratori, ottenendo così la percentuale media ponderata.
Le aliquote del primo passaggio non devono essere applicate direttamente all’intera base finanziaria sulla sola base dello scaglione finale: occorre effettuare la ponderazione prevista dalla circolare.
2. Calcolo della quota addizionale
Alla quota base si aggiunge una quota addizionale fissa, determinata sulla base del numero complessivo dei lavoratori delle imprese attive aderenti.
Le percentuali previste sono:
| Numero di lavoratori | Quota addizionale |
|---|---|
| Fino a 250.000 | 12% |
| Da 250.001 a 999.999 | 11% |
| Da 1.000.000 in poi | 7% |
A differenza della quota base, la quota addizionale è determinata direttamente in relazione alla fascia dimensionale del Fondo, senza applicare una seconda media ponderata.
3. Applicazione delle eventuali maggiorazioni ulteriori
Il terzo passaggio riguarda le maggiorazioni aggiuntive previste in presenza di specifiche condizioni.
La circolare distingue quattro situazioni.
Sospensione della verifica di mantenimento dell’autorizzazione
È prevista una maggiorazione del 3%, subordinata a una richiesta motivata da presentare entro tre mesi dalla sospensione.
Esigenze di adeguamento organizzativo alle nuove Linee guida
È prevista una maggiorazione del 3% limitatamente al primo e al secondo anno di attuazione, previa richiesta motivata da presentare entro marzo 2027 e marzo 2028, rispettivamente.
Fondi di nuova autorizzazione
Per il secondo e il terzo anno di operatività è prevista una maggiorazione automatica del 3%.
Articolazioni territoriali o regionali
I Fondi con articolazioni organizzate stabilmente e continuativamente in almeno cinque Regioni e/o Province autonome, di cui almeno una nel Mezzogiorno, possono beneficiare automaticamente di un’ulteriore quota del 2%.
Per questa maggiorazione territoriale si applica espressamente il limite complessivo del 20%.
Le maggiorazioni previste dal paragrafo 2.2 delle Linee guida sono invece disciplinate come deroghe e non sono assoggettate allo stesso limite secondo le indicazioni della circolare.
Il limite del 20% si applica sempre?
Un elemento particolarmente importante riguarda l’interpretazione del tetto massimo del 20%.
La circolare precisa che, in presenza della maggiorazione del 2% riconosciuta ai Fondi dotati di articolazioni territoriali, la somma della quota base, della quota addizionale e della maggiorazione non può superare il 20%.
La disciplina distingue tuttavia questa situazione dalle maggiorazioni previste dal paragrafo 2.2 delle Linee guida.
Per tali circostanze sono previste specifiche deroghe, che possono determinare soglie superiori.
Ne consegue che il 20% non deve essere considerato un limite assoluto e indistinto applicabile a tutte le situazioni.
La corretta determinazione della soglia richiede quindi di verificare la tipologia di maggiorazione, i relativi requisiti e le eventuali condizioni procedurali.
Gli esempi di calcolo contenuti nella Circolare 12/2026
Per favorire l’applicazione delle nuove indicazioni, il Ministero riporta tre esempi riferiti a Fondi di dimensioni differenti.
Esempio 1: Fondo con 3 milioni di lavoratori
La quota base ponderata è pari al 4,83%.
A questa si aggiunge una quota addizionale del 7% e una maggiorazione territoriale del 2%.
La soglia complessiva delle spese di funzionamento risulta quindi pari al 13,83%.
Esempio 2: Fondo con 800.000 lavoratori
La quota base ponderata è pari al 6,62%, mentre la quota addizionale è dell’11%.
Non ricorrendo condizioni per maggiorazioni ulteriori, la soglia complessiva è pari al 17,62%.
Esempio 3: Fondo con 200.000 lavoratori
La quota base è pari all’8% e quella addizionale al 12%.
Il Fondo beneficia inoltre di una maggiorazione del 3% per esigenze di adeguamento organizzativo alle nuove Linee guida.
La soglia complessiva raggiunge pertanto il 23%, secondo l’esempio riportato dal Ministero.
Gli esempi confermano l’importanza di applicare correttamente le regole di ponderazione e distinguere le diverse tipologie di maggiorazione.
Quali implicazioni per la rendicontazione e i controlli dei Fondi?
Le indicazioni ministeriali assumono rilievo non soltanto per il calcolo delle percentuali, ma anche per l’organizzazione dei processi amministrativi.
Per i Fondi interprofessionali diventa particolarmente importante garantire la corretta classificazione delle entrate e delle spese, la tracciabilità delle risorse e la coerenza dei dati utilizzati per determinare le soglie annuali.
Dal punto di vista operativo, le principali aree di attenzione riguardano:
- Pianificazione finanziaria: determinazione preventiva delle risorse destinabili al funzionamento.
- Rendicontazione: corretta classificazione delle spese e adeguamento della documentazione contabile.
- Controlli interni: verifica dell’applicazione delle aliquote e delle condizioni previste per le maggiorazioni.
- Governance: presidio delle responsabilità relative alla programmazione e all’utilizzo delle risorse.
- Monitoraggio: verifica periodica del rispetto dei limiti applicabili e della documentazione giustificativa.
Le indicazioni rappresentano un’importante occasione per rafforzare l’affidabilità dei processi amministrativi e la trasparenza nella gestione delle risorse destinate alla formazione continua.
Cosa cambia per le imprese che aderiscono ai Fondi interprofessionali?
La circolare disciplina direttamente la gestione finanziaria dei Fondi, non le condizioni di accesso delle imprese ai finanziamenti.
Tuttavia, l’evoluzione delle regole di funzionamento può avere riflessi indiretti sull’organizzazione delle attività di supporto e sui processi attraverso cui vengono gestiti gli interventi formativi.
Per le imprese, rimane quindi importante conoscere il quadro regolamentare dei Fondi e le modalità con cui vengono amministrate le risorse destinate allo sviluppo delle competenze.
Formazione finanziata, trasparenza gestionale ed efficacia degli investimenti formativi costituiscono elementi strettamente collegati, pur operando su piani normativi e organizzativi distinti.
La circolare non comporta automaticamente una variazione delle disponibilità finanziarie dei singoli conti aziendali né modifica, di per sé, i requisiti di accesso agli avvisi.
Formazione continua e governance: l’importanza di regole chiare
L’aggiornamento introdotto dalla Circolare n. 12/2026 si inserisce in un processo più ampio di definizione delle regole di funzionamento e vigilanza dei Fondi interprofessionali.
La chiarezza sui criteri di calcolo delle spese, sulle risorse utilizzabili e sui limiti applicabili contribuisce a rendere più verificabile la gestione finanziaria.
In questa prospettiva, la qualità della governance dei Fondi rappresenta un elemento importante per sostenere l’efficacia della formazione continua e la fiducia delle imprese che utilizzano gli strumenti di finanziamento disponibili.
L’attenzione alla corretta gestione amministrativa deve accompagnarsi alla capacità di individuare i fabbisogni professionali, programmare interventi pertinenti e valutarne i risultati.
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La formazione continua rappresenta uno strumento strategico per accompagnare l’evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa delle imprese.
Paradigma propone iniziative di formazione specialistica rivolte a manager, professionisti e responsabili delle funzioni aziendali, con programmi dedicati alle principali novità legislative e regolamentari.
L’aggiornamento delle competenze, anche attraverso gli strumenti della formazione finanziata, può contribuire a sostenere lo sviluppo delle organizzazioni e la capacità di affrontare il cambiamento.
Fonti ufficiali
1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 12 del 27 ottobre 2026
Indicazioni operative sul calcolo delle soglie massime delle spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali.
Consulta il testo integrale della Circolare n. 12/2026
2. Ministero del Lavoro – Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026
Adozione delle Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali.
Consulta il Decreto direttoriale n. 227/2026 e le Linee guida
3. Ministero del Lavoro – Aggiornamento delle Linee guida, 12 maggio 2026
Comunicazione ufficiale relativa all’aggiornamento della disciplina e alla sostituzione delle precedenti Linee guida.
Consulta la comunicazione e gli allegati ufficiali
4. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 118
Disciplina dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
Consulta la Legge 388/2000 su Normattiva
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