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Regimi fiscali agevolati per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia: opportunità e novità normative

Regimi fiscali agevolati per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia: opportunità e novità normative

Negli ultimi anni, sempre più professionisti, docenti, ricercatori e pensionati scelgono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, attratti dalle condizioni economiche favorevoli e dai regimi fiscali agevolativi messi a disposizione dal legislatore. Tali misure intendono favorire il rientro o l’insediamento nel Paese di contribuenti qualificati, con importanti benefici fiscali e, in alcuni casi, previdenziali.

Dal 2024, la normativa che definisce la residenza fiscale, in particolare l’articolo 2, comma 2, del Tuir, ha subito rilevanti aggiornamenti. Tra le principali novità si segnala che l’iscrizione all’AIRE non costituisce più una presunzione assoluta di non residenza, bensì una presunzione relativa. Inoltre, il concetto di domicilio fiscale si distacca dalla tradizionale definizione civilistica, assumendo rilievo esclusivamente in relazione alle relazioni personali e familiari e alla presenza fisica nel territorio italiano, anche con riferimento alle frazioni di giorno.

La possibilità di applicare in modo sequenziale o cumulativo i diversi regimi agevolativi è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Circolare n. 17/E del 2017 ha indicato che un lavoratore impatriato che non risieda in Italia da almeno dieci anni può usufruire inizialmente del regime previsto per i lavoratori impatriati e, in un secondo momento, optare per il “regime per i neo residenti”. Successivamente, con la risposta n. 159 del 2024, l’Agenzia ha confermato la possibilità per il contribuente di revocare l’opzione per il regime neo residenti e tornare al regime previsto per i lavoratori impatriati nei periodi d’imposta successivi, proseguendo così la fruizione delle agevolazioni previste da quest’ultimo.

Dal punto di vista operativo, il sostituto d’imposta – ovvero il datore di lavoro – deve applicare le agevolazioni fiscali esclusivamente su richiesta del lavoratore beneficiario, che ha l’onere di comunicare tale volontà. Come ribadito dall’Agenzia con il provvedimento del 29 luglio 2011 e confermato dalla Circolare 17/E/2017, il datore di lavoro non assume alcuna responsabilità qualora la richiesta del dipendente risulti infondata o erronea; in tali casi, le eventuali sanzioni fiscali ricadono sul lavoratore stesso.

Infine, è importante sottolineare che la normativa agevolativa può influire anche sugli aspetti previdenziali, determinando in alcune situazioni una riduzione dei contributi a carico del lavoratore. Tuttavia, tali effetti devono essere valutati caso per caso.

In conclusione, l’attuale quadro normativo offre diverse opportunità per chi sceglie di stabilire o ristabilire la propria residenza fiscale in Italia, ma richiede un’attenta analisi delle condizioni soggettive e delle norme applicabili, alla luce anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

L’incontro “La mobilità internazionale dei lavoratori” che si terrà in diretta streaming il 12 giugno prossimo si propone di analizzare, in tutte le sue complessità, il tema della gestione degli expatriates-impatriates, affrontando la casistica e le criticità maggiormente ricorrenti, presentando le soluzioni più avanzate derivanti dall’esperienza professionale dei migliori esperti della materia, sia sotto il profilo giuslavoristico che fiscale e contributivo.

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