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Transfer price: la variazione dei criteri di calcolo senza informare la società vìola il contraddittorio

Transfer price: la variazione dei criteri di calcolo senza informare la società vìola il contraddittorio

L’indice di redditività impiegato in corso di verifica dall’amministrazione finanziaria al fine di dimostrare la fondatezza delle rettifiche di transfer pricing non può essere dalla stessa modificato in sede di accertamento, senza un contraddittorio preventivo, pena l’illegittimità dell’atto impositivo. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 2629/24/2018 del 7 giugno scorso (presidente Ceccherini, relatore Sacchi), che segna un ulteriore punto a favore del contribuente nell’ambito delle controversie sui prezzi di trasferimento.

La vicenda nasce da un avviso di accertamento con il quale la direzione provinciale di Monza e Brianza contesta a una società di avere posto in essere operazioni con società controllate estere applicando prezzi inferiori al “valore normale”, in asserita violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir che presuppone invece un allineamento dei prezzi a tale parametro.

Il cambio di indicatore
L’ufficio ridetermina il valore normale delle operazioni esaminate sulla base del metodo di comparazione dei margini di utile netto (Transactional Net Margin Method, in sigla Tnmn), calcolato sulla base di un indice di redditività collegato allo stato patrimoniale (Return on Assets, Roa) anziché su quello inizialmente utilizzato in sede di verifica, collegato al conto economico (Return on Sales, Ros).

La motivazione
La Commissione conferma la decisione dei giudici di primo grado e dichiara l’atto di accertamento nullo innanzitutto in quanto emesso in violazione dell’obbligo di lealtà che deve sussistere tra Fisco e contribuente.

Peraltro, nel merito, secondo giudici il procedimento è illegittimo anche limitandosi a considerare la bontà dell’indicatore Roa utilizzato dal Fisco, perché basato su un campione non rappresentativo, in quanto costituito da imprese di dimensioni significativamente inferiori rispetto alla società, e dunque insufficiente a dimostrare il transfer pricing dalla stessa applicato.

La stessa società, tra l’altro, aveva rilevato come le differenze di prezzo riscontrate dal Fisco potessero dipendere dal diverso livello di commercializzazione delle transazioni nei diversi Paesi, posto che le consociate estere vendevano in via non esclusiva sia a grossisti sia a operatori della grande distribuzione.

Le recenti novità regolamentari e il mutato approccio giurisprudenziale in materia di prezzi di trasferimento saranno analizzati, alla presenza di importanti funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, nel corso del convegno La nuova disciplina del transfer pricing previsto a Roma il 19 settembre 2018

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