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Agenzia delle Entrate: derivazione rafforzata con chiarimenti singoli

Agenzia delle Entrate: derivazione rafforzata con chiarimenti singoli

Molti interpelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate affrontano il tema della derivazione rafforzata.
Segno che tanti professionisti si sono rivolti al Fisco in cerca di una bussola su casi specifici.

Il problema è che, spesso, le risposte ufficiali prescindono dall’esame dell’inquadramento contabile, lasciando sullo sfondo un aspetto che potrebbe invece essere al centro di contestazioni future.

A seguito della riforma delle norme codicistiche e dei principi contabili scaturita dal Dlgs 139/2015 , la disciplina fiscale si è adeguata, sulla scorta di quanto già “vissuto” dai soggetti Ias prima nel 2008 e poi nel 2011.

Il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 83 del Tuir prevede che per i soggetti Oic adopter (diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile), oltre che per i soggetti Ias, valgano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, e ciò anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del Tuir.

L’articolo 2, comma 1, del decreto 48/2009 (dettato per i soggetti Ias, ma esplicitamente esteso ai soggetti Oic dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto 3 agosto 2017) dispone che assumano rilevanza, ai fini del calcolo del reddito imponibile, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, con l’effetto che si rendano inapplicabili, a tali soggetti, le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, nonché «ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio».

L’applicazione pratica di tali principi è difficoltosa in assenza di un documento di interpretazione coordinata quale fu, per i soggetti Ias, la circolare 7/E/2011.
Utili, ma non definitivi, sono i chiarimenti del documento diffuso dal CNDCEC nello scorso mese di agosto e le circolari Assonime 14/2017, 8/2018 e 13/2018.

E’ chiaro quindi che le imprese avvertono l’esigenza di chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, tramite lo strumento dell’interpello, determinando così un approccio “casistico” e non sistematico. [Fonte: Ilsole24ore.it]

Nel corso del workshop organizzato da Paradigma “Le recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli in materia di reddito d’impresa”, previsto a Milano il 9 aprile prossimo, saranno analizzati i principi desumibili dalle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli interpretativi e a quelli concernenti l’eventuale sussistenza di una fattispecie abusiva.

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