Placeholder address.
info@paradigma.it
011 538686

Sbloccata la soglia di valore per esportare opere d’arte: ora il mercato sarà più fluido?

Sbloccata la soglia di valore per esportare opere d’arte: ora il mercato sarà più fluido?

Con la registrazione del Decreto Ministeriale n. 367/2020 del 22 settembre 2020 è stata soppressa la «sospensione», adottata con il decreto ministeriale n. 305 del luglio 2018, dell’entrata in vigore della disciplina semplificata in materia di esportazione di opere d’arte di valore inferiore ai 13.500 euro introdotta dal precedente decreto n. 246 del maggio 2018, in attuazione di quanto previsto dalla L.n. 124/2017.

 

La riforma aveva sostanzialmente previsto:

 

  1. l’innalzamento da 50 a 70 anni della “soglia temporale” al di sotto della quale i beni di un autore non più vivente non potranno essere oggetto di blocco per l’esportazione;
  2. l’introduzione di una “soglia di valore” al di sotto del quale le opere d’arte possono essere liberamente esportate se di valore inferiore a 13.500 euro
  3. l’introduzione di un passaporto elettronico per le opere d’arte, di durata quinquennale, per agevolarne l’uscita e il rientro dal e nel territorio nazionale.

 

Questa nuova riforma era stata però subordinata all’adeguamento del Sistema Informativo degli Uffici Esportazione e all’istituzione dell’anagrafe della circolazione internazionale avente lo scopo di garantire la gestione di tutti i beni in transito sul territorio nazionale, attraverso il rilascio di un passaporto.

 

Tuttavia, nei tre anni successivi all’entrata in vigore della riforma, l’adeguamento del Sistema Informativo degli Uffici Esportazione non è stato effettuato e l’anagrafe della circolazione internazionale di fatto non è stata istituita, con la conseguenza che la riforma è stata lasciata in parte inapplicata.

 

Con questo Decreto non sarà più necessario ottenere un attestato di libera circolazione per l’uscita definitiva di opere da autori scomparsi da oltre 70 anni e con valore inferiore alla soglia di euro 13.500, ma basterà una autocertificazione redatta secondo i Modelli E1 (per i beni artistici) ed E2 (per i beni librari), allegati al DM n. 246/2018.

 

Infine, il nuovo DM n. 367/2020 ha stabilito che entro il 31 dicembre 2020 la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, d’intesa con la Direzione generale Archivi e con la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, dovrà adottare le specifiche tecniche necessarie per l’attivazione del passaporto elettronico.

 

Ma come si determina il valore del bene da esportare? Quali documenti dovranno allegarsi all’autocertificazione?

La disciplina delle opere d’arte, alla luce del quadro normativo e della giurisprudenza rilevante in materia, sarà approfondita nell’ambito del Forum organizzato da Paradigma La gestione delle opere d’arte previsto il 26 e 27 novembre prossimi.

Nelle due giornate saranno esaminati i nodi nevralgici del settore secondo diversi approcci scientifici e importanti esperienze di professionisti e operatori del settore.

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.