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Informazioni sul beneficiario effettivo: la Francia conferma, per ora, l’accessibilità al pubblico incondizionata

Informazioni sul beneficiario effettivo: la Francia conferma, per ora, l’accessibilità al pubblico incondizionata

Come noto, con la sentenza del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato invalida la norma giusta la quale gli Stati membri avrebbero l’obbligo di provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico [articolo 1, punto 15, lettera c), della Direttiva (UE) 2018/843, e conseguentemente, nella versione da questa modificata, articolo 30, paragrafo 5, I comma, lettera c), della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo].

 

Rispetto a tale pronuncia, molti Stati si sono orientati nel senso di uniformarvisi fin da subito, precludendo l’accesso indiscriminato alle informazioni in questione. In tale panorama, spicca l’originale posizione della Francia.

 

Con un comunicato stampa di qualche giorno fa (19 gennaio, n. 520), il Ministero dell’Economia del Governo francese esplicita l’intenzione di mantenere, momentaneamente, aperta a tutti (quindi, indiscriminatamente) la consultazione del Registro dei beneficiari effettivi, già operativo nell’ordinamento del Paese transalpino. Quindi, si è scelto in tal caso di non sospendere un meccanismo di accesso che la CGUE ha ritenuto lesivo di diritti fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza (artt. 7 e 8, diritto fondamentale fondamentali al rispetto della vita privata e diritto fondamentale alla protezione dei dati personali), ma di mantenerne il funzionamento, in attesa della definizione di nuove modalità di accesso al Registro, in collaborazione con le parti interessate. In ogni caso -fa sapere il Ministero- le nuove regole di consultazione continueranno a consentire agli organi di informazione, nonché alle organizzazioni della società civile che potranno vantare un interesse legittimo, di accedere al registro.

 

Le implicazioni della sentenza CGUE del novembre scorso, e più in generale il tema dell’accesso alle informazioni sui beneficiari effettivi nei vari ordinamenti, costituiranno oggetto dell’apposito webinar organizzato da Paradigma per il 26 gennaio.

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