Placeholder address.
info@paradigma.it
011 538686

Agrivoltaico con minori vincoli del fotovoltaico: la conferma della giustizia amministrativa

Agrivoltaico con minori vincoli del fotovoltaico: la conferma della giustizia amministrativa

Con la sentenza n. 8029 del 30 agosto u.s., il Consiglio di Stato, IV Sezione, ha confermato quanto statuito dal giudice di prime cure (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, Sent. n. 1583/2022), affermando l’inapplicabilità, agli impianti di produzione di energie rinnovabili agrivoltaici, delle limitazioni cui possono andare soggetti gli impianti fotovoltaici (o, perlomeno, della gran parte di esse).

 

In particolare, il Consiglio di Stato afferma la non sovrapponibilità della nozione di impianto agrivoltaico con quella di impianto fotovoltaico, giacchè il primo “combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola”, mentre il secondo è deputato esclusivamente alla produzione di energia elettrica, senza contribuire “neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura”.

 

La sovrapponibilità delle due nozioni, nell’impostazione della Provincia (parte appellante) origina addirittura, a ben vedere, nella negazione che essa opera circa l’autonomia giuridica stessa del concetto di impianto agrivoltaico, argomento che il Consiglio di Stato nega in radice, citando plurimi precedenti giurisprudenziali, nonché dati normativi che richiamano, in parte implicitamente, in parte esplicitamente, la produzione di energia rinnovabile tramite impianti agrivoltaici, intervenendo anche sui profili definitori.

 

La pronuncia in parola reca inoltre ulteriori profili di interesse, che verranno esaminati, in un’apposita relazione dedicata al tema dell’agrivoltaico, in occasione dell’edizione autunnale dell’evento periodico di Paradigma in materia di energie rinnovabili.

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.