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Partecipazione del dipendente a seminari e convegni: non occorre l’acquisizione del CIG e, quindi, l’uso della PAD

Partecipazione del dipendente a seminari e convegni: non occorre l’acquisizione del CIG e, quindi, l’uso della PAD

L’A.N.AC. chiarisce che non è necessaria l’acquisizione di un Codice identificativo gare (CIG) per la partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno (link alla F.A.Q. specifica C9: https://www.anticorruzione.it/en/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari).

 

L’Autorità spiega come, ai sensi della legge n. 9/2014, la partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico non è un appalto di servizi di formazione. Ne consegue che non è necessaria l’acquisizione del CIG e non si applica la normativa per la tracciabilità dei flussi finanziari.

 

Tale previsione è valida nel caso in cui l’acquisto del corso/seminario sia stato effettuato dal singolo dipendente, oppure dall’ente di appartenenza.

 

L’acquisto di un corso, da parte dell’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti, è invece configurabile come appalto di servizi di istruzione e formazione. In questo caso è richiesto l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità.

 

Il tema sarà affrontato dall’avv. Alessio Ubaldi, nel corso del webinar, organizzato da Paradigma, Trasparenza amministrativa: nuovi schemi ANAC, validazione e attestazioni OIV, che si terrà il 27 maggio 2025.

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