Il sostegno alla continuità aziendale nel D.L. “Liquidità”

Riceviamo e volentieri divulghiamo alcune brevi considerazioni dell’Avv. Federico Ungaretti relative alle misure a sostegno della continuità aziendale previste dal recente D.L. n. 23/2020.
L’emergenza epidemiologica provocata dal virus Covid19 è destinata ad avere un impatto significativo sul sistema economico e produttivo italiano e rischia di compromettere la continuità aziendale delle imprese con conseguente pericolo di una esplosione del numero di fallimenti.
Per fronteggiare l’assai probabile evenienza di una crisi di liquidità per le imprese, senz’altro favorita dal lockdown, il Governo, con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, ha adottato alcune misure di emergenza che incidono sulle disposizioni del Codice civile e sulla Legge fallimentare.
In particolare, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività aziendale, anche a fronte di perdite senza responsabilità da parte degli organi amministrativi e di controllo, il Decreto prevede:
– che dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni del Codice civile che regolano la riduzione del capitale per perdite (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter). Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo n. 4, e 2545 duodecies);
– che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci può comunque essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, quando tale presupposto risultava sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore ovvero non approvato al 23 febbraio 2020;
ticoli 2467 e 2497 quinquies del Codice civile che regolano la postergazione del relativo credito del socio e che impongono la restituzione delle somme eventualmente corrisposte al socio nell’anno anteriore al fallimento.
Al fine di evitare un eccessivo numero di fallimenti di imprese e così preservare i valori aziendali derivanti dalla continuità, si è altresì previsto:
– l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza dal 9 marzo fino al 30 giugno 2020 (tale ultimo periodo non sarà però computato nel calcolo del termine per proporre le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare e del termine di un anno dalla cancellazione degli imprenditori dal registro delle imprese per proporre istanza di fallimento);
– per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, una proroga ex lege di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021;
– per i procedimenti di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione in il piano o accordo non sia stato ancora omologato alla data del 23 febbraio, la possibilità per il debitore di richiedere un termine di 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, che tenga conto dei fattori economici sopravvenuti.
– nei procedimenti di concordato in bianco o pre-accordo di ristrutturazione dei debiti, in cui i termini per il deposito della proposta e del piano siano già stati prorogati, la possibilità per il debitore di presentare istanza per un’ulteriore proroga di 90 giorni. Il Giudice concede la proroga all’esito di una valutazione della sussistenza di giustificati motivi e, per il preaccordo della sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Il Decreto dispone inoltre il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo Codice della crisi d’impresa, la cui completa vigenza avrebbe avuto luogo il 14 agosto 2020.
La legislazione dell’emergenza ha disposto quindi interventi temporanei di breve durata che impongono di riflettere fin da subito sugli strumenti e sulle tecniche di tutela che imprese e creditori potranno utilizzare per predisporre efficaci piani in grado di consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti.
I temi indicati dall’Avv. Ungaretti nel suo intervento costituiranno oggetto di approfondimento nell’ambito dell’evento Paradigma “La gestione della crisi d’impresa alla luce delle novità del Decreto “Liquidità” (D. L. n. 23/2020)”, previsto il 19 e il 20 maggio prossimi, e tra i cui relatori figura lo stesso avvocato.