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Il Tribunale di Milano si pronuncia sui doveri di amministratori e sindaci nella gestione della crisi d’impresa

Il Tribunale di Milano si pronuncia sui doveri di amministratori e sindaci nella gestione della crisi d’impresa

Il Tribunale di Milano con un provvedimento ex art. 2409 c.c. del 18 ottobre 2019 si pronuncia in materia di diritto societario e sulla necessità di revoca dell’amministratore che non si attivi immediatamente per la soluzione dell’eventuale situazione di crisi dell’impresa.

 

L’impresa in questione si trovava da tempo in una situazione di forte criticità che, sebbene consentisse la regolare soluzione delle obbligazioni correnti, non era in grado di ridurre una pesante esposizione debitoria pregressa.

 

A fronte di tale situazione il Tribunale, constatata la situazione di crisi e l’inerzia dell’amministratore unico, ne disponeva la revoca, nominando un amministratore giudiziario.

 

Il Tribunale ha ritenuto infatti che gli interventi predisposti dall’amministratore, in assenza di un piano industriale o di ristrutturazione del debito, configurano “mere possibilità” di superamento della crisi e denotano “condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’articolo 2086 c.c.”.

 

Il corretto adempimento di tali obblighi presuppone invece, accanto alla diagnosi della crisi, una pianificazione degli interventi e delle operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di equilibrio economico patrimoniale, che trova espressione nel piano di risanamento.

 

Questa sentenza merita attenzione per più motivi:

 

  • costituisce una delle prime pronunce che applica il nuovo art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, che sancisce l’obbligo per gli amministratori di assicurare adeguati assetti organizzativi all’impresa anche per prevenire la crisi;
  • costituisce la prima applicazione del dovere di denuncia dei sindaci ex art. 2409 c.c. per l’inosservanza da parte degli amministratori dei nuovi obblighi previsti dall’art. 2086 c.c.;
  • consente di svolgere alcune riflessioni sull’efficacia degli strumenti di allerta e prevenzione interni al diritto societario, già in vigore, in relazione alle misure esterne di allerta previste dal Codice della crisi, la cui entrata in vigore è rinviata al 1 settembre 2021, a causa dell’emergenza Covid-19.

 

L’argomento verrà trattato e approfondito dal Prof. Maurizio Irrera nell’ambito dell’evento Revisione delle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate organizzato da Paradigma venerdì 19 febbraio 2021.

 

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