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Corte di Cassazione: il notaio è responsabile di mancata informazione

Corte di Cassazione: il notaio è responsabile di mancata informazione

La Corte di Cassazione con la sentenza 3984/2019 definisce in modo significativo il dovere di consiglio del notaio, determinando che va espletato nei confronti delle parti, esplicitando rischi e conseguenze connessi alla stipula, con attività di completa e compiuta informazione.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto la condanna di un notaio al risarcimento dei danni ad essa derivati dal fatto che questi, nel rogare un atto in cui ella era la parte venditrice, aveva indicato un prezzo inferiore rispetto al valore del bene alienato e poi rivalutato, come da perizia, generando a carico della donna una minusvalenza, con conseguente accertamento da parte della Agenzia delle Entrate e un recupero d’imposta di € 18.965, 33.

Il notaio si costituiva in giudizio contestando la propria responsabilità e asserendo che egli è sostituto di imposta relativamente alle imposte che devono essere versate per la registrazione a carico dell’acquirente, ma non solo per le plusvalenze o minusvalenze a carico del venditore.

In primo grado, la domanda veniva accolta.

Secondo il Tribunale, il notaio, pur non essendo soggetto passivo per l’imposta dovuta sulla plusvalenza è comunque titolare di una serie di obblighi professionali strumentali alla corretta applicazione e all’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente.

Ed inoltre, in base all’art. 7 comma 6 della legge n. 448/2001, il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione al trasferimento di proprietà.

La decisione veniva confermata anche in appello.

 

Ma la Corte di Cassazione la pensa diversamente.

 

La Corte afferma la responsabilità del notaio per non aver informato le parti circa i rischi di indicazione di un prezzo inferiore al maggior valore periziato, pur ribadendo la propria ferma convinzione per la quale la mancata menzione del valore, così come rideterminato a noma della legge 448/2001, non costituisce condizione ostativa alla facoltà del contribuente di assumerlo come valore iniziale, in luogo del costo o valore di acquisto originario.
Non sussistono quindi limitazioni poste in tal senso dalla legge; e neanche depone in senso contrario il diverso orientamento dell’amministrazione finanziaria.

 

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