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Terzo settore, l’adeguamento guarda anche alla denominazione

Terzo settore, l’adeguamento guarda anche alla denominazione

Riprendiamo un articolo dell’Avv. Gabriele Sepio pubblicato il 30 gennaio 2019 sul Sole 24 Ore.

Terzo settore, l’adeguamento guarda anche alla denominazione

Per gli Enti che intendono accedere al Terzo settore sono in corso le prime valutazioni su come collocarsi in quello che sarà il Registro unico nazionale e quali modifiche apportare agli statuti per allinearsi alle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma (D. Lgs. n. 117/2017 e n. 112/2017).
Dovranno fare particolare attenzione  i soggetti che rientrano in specifiche categorie di enti del Terzo settore (Ets), come organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e reti associative, che saranno obbligati ad utilizzare la denominazione “tipica” (ad esempio Odv, Aps, eccetera), alla quale possono facoltativamente aggiungere la locuzione «Ente del Terzo settore» o l’acronimo «Ets» (circolare ministero del Lavoro 20 del 27 dicembre 2018).

Fanno eccezione le reti associative, per le quali non è stata prevista una specifica denominazione, ma dovranno far riferimento agli enti che compongono la rete.
Le Ets sono l’unica tipologia a poter essere iscritta contemporaneamente in più sezioni del registro (articolo 46, comma 2, del D.Lgs 117/2017) e, ai fini della denominazione, le strade sono due:
– per le particolari categorie di enti individuate alle lettera a), b), c), d), e) ed f) dell’articolo 46), dovranno utilizzare la denominazione corrispondente eventualmente integrata con quella generale degli Ets;
– in caso contrario, sarà obbligatorio l’uso della locuzione «Ente del Terzo settore»

Odv e Aps dovranno poi necessariamente adeguare le clausole statutarie che riguardano le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale.

Non meno rilevante è la nuova normativa sul volontariato.
Tutti gli enti che si avvalgono di personale volontario sono chiamati a rispettare le disposizioni dell’art.17 del D. Lgs. n. 117/2017, già immediatamente efficaci dall’entrata in vigore del decreto (3 agosto 2017). Eventuali clausole statutarie non conformi, quindi, dovranno essere rimosse o modificate a seconda dei casi.

Infine, in tema di governance, le reti associative avranno maggiore flessibilità, potendo derogare ad alcune disposizioni che sono obbligatorie per tutti gli altri Ets.

L’Avv. Gabriele Sepio, autore dell’articolo, sarà relatore al forum organizzato da Paradigma sul Terzo settore previsto a Roma il 19 e 20 febbraio 2019 e a Milano il 14 e 15 marzo 2019.

Nel corso del forum saranno presentate le principali novità introdotte dai provvedimenti attuativi della Riforma del Terzo Settore e dalla Manovra 2019, con particolare attenzione alla disamina delle tematiche rilevanti al fine della gestione del regime transitorio.

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