Accesso civico Vs Privacy: no all’ostensione del condono edilizio
È legittimo il provvedimento di rigetto adottato dal Comune a fronte della richiesta di accesso civico generalizzato avente ad oggetto una domanda di condono edilizio ed il calcolo degli oneri dovuti, presentata molti anni addietro.
Secondo il Garante della Privacy, infatti, “nell’opposizione all’accesso civico i soggetti controinteressati hanno evidenziato che la richiesta di accesso si riferisce a un’istanza di condono edilizio presentata trenta anni fa, che sarebbe ormai conclusa.
Inoltre, i richiedenti l’accesso civico sarebbero autori di una pervicace quanto immotivata e illogica attività persecutoria che ha per oggetto i beni e le proprietà ricevute in eredità dagli scriventi [controinteressati], i quali ultimi temerebbero quindi un uso tutt’altro che civile e legittimo di qualsiasi informazione venga divulgata.
Va altresì considerato che, sebbene il soggetto intestatario della pratica di condono edilizio nei confronti della quale è stato esercitato il diritto di accesso civico sia deceduto da oltre venti anni, dalla documentazione in esame potrebbero emergere dati e informazioni (quali certificazioni, dichiarazioni, planimetrie, ecc.) riguardanti anche gli eredi del de cuius i quali, in qualità di controinteressati, hanno legittimamente presentato una motivata opposizione alla richiesta di accesso, dato che l’ostensione di quanto richiesto potrebbe arrecare pregiudizio pure alla loro sfera di riservatezza”.
Lo ha stabilito il Garante della Privacy, con la Deliberazione n. 25/2018.
Eccezioni ed esclusioni all’accesso civico – semplice e generalizzato – saranno oggetto di attenta disamina nel corso della giornata di studio, organizzata da Paradigma, su “Trasparenza, accesso civico e privacy nelle PA e nelle società pubbliche”, che si terrà a Milano, il 20 aprile 2018.
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