Cassazione : la lettera è errata e per il dipendente c’è il reintegro

Secondo la Corte di Cassazione, se la lettera di licenziamento descrive in maniera diversa da quella di contestazione disciplinare la condotta causa del licenziamento, si applica, oltre al risarcimento del danno entro le 12 mensilità, la reintegrazione sul posto di lavoro.
La sentenza 21265/2018 ha definito la controversia sul licenziamento disciplinare intimato da un’azienda nei confronti di un dipendente che si era assentato senza giustificazione per tre giorni consecutivi.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che la violazione contestata fosse diversa da quella oggetto del recesso. Nella lettera infatti era stata invocata la violazione dell’articolo 41, lettera c, del Ccnl applicabile (recidiva nelle mancanze del dipendente), mentre nella contestazione iniziale era stata addebitata la mancata presentazione in servizio per tre giorni consecutivi.
Il tribunale di Lecce ha riconosciuto questo vizio, assegnandogli natura meramente procedurale e applicando di conseguenza il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori che prevede il risarcimento tra le 6 e le 12 mensilità.
La Corte d’appello ha riformato tale decisione e disposto la reintegra del lavoratore (condannando la società anche a pagare un risarcimento del danno), ritenendo che nella fattispecie doveva essere applicato il più rigoroso regime previsto dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto, per i casi di inesistenza del fatto.
La Cassazione ha quindi confermato tale lettura, escludendo che nel caso in questione potesse applicarsi il regime sanzionatorio delle violazioni meramente formali e procedurali.
Nel caso posto in questione il fatto oggetto del licenziamento non coincide quello contestato, quindi, si applica la tutela reintegratoria “attenuata” del comma 4.
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L’analisi dei temi selezionati è affidata al Prof. Arturo Maresca, Ordinario di Diritto del Lavoro presso Sapienza Università di Roma.
La gestione dell’attività d’aula e lo sviluppo delle relative dinamiche è affidata al Prof. Domenico Mezzacapo, Associato di Diritto del Lavoro presso la stessa Università.