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Informazioni privilegiate: divulgazione “senza indugio”

Informazioni privilegiate: divulgazione “senza indugio”

La Seconda Sezione Civile della Cassazione con sentenza 3577/2018 ha rigettato il ricorso di Saipem contro la sanzione amministrativa comminata da Consob per non aver reso pubbliche “senza indugio” alcune informazioni relative all’esercizio 2012.

Secondo i giudici Saipem, in qualità di società operante in tutto il mondo attraverso 129 controllate e collegate, avrebbe dovuto convocare il C.d.A. con uno stacco temporale “minimo” dall’acquisizione dell’informazione, valutandolo significativamente inferiore agli 8 giorni lavorativi effettivamente intercorsi.

La definizione di “ritardo” nella comunicazione delle informazioni rilevanti assume, con la sentenza citata, un rilievo sempre più marcato evidenziando la delicatezza del tema.

Con il nuovo quadro normativo e regolamentare comunitario/nazionale per il contrasto agli abusi di mercato, si apre la fase applicativa nella quale non sono pochi i dubbi operativi che rimangono.

Paradigma ha organizzato a Milano il 21 marzo 2018 l’evento formativo “Abusi di mercato” per confrontarsi sui temi più complessi quali: informazioni privilegiateobblighi di disclosure degli emittenti, gestione del registro degli insider, raccomandazioni di investimento, insider trading.

Sono state previste inoltre due tavole rotonde per garantire ai partecipanti un confronto diretto con Consob, Assonime e con i maggiori esperti della materia,  per consentire di discutere delle proprie esperienze, dei problemi operativi di quotidiana gestione e per affrontare in modo consapevole la gestione di ogni operazione societaria.

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