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Linee Guida ANAC sull’in house providing: dal Consiglio di Stato l’invito a un ripensamento

Linee Guida ANAC sull’in house providing: dal Consiglio di Stato l’invito a un ripensamento

Con il Parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi n. 1614/2021, adottato nel corso dell’Adunanza di Sezione del 28 settembre 2021, il Consiglio di Stato ha affrontato l’esame dei contenuti dello schema di Linee Guida ANAC recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”.

 

Dopo aver preliminarmente rilevato che l’atto di ANAC in questione trova la propria base giuridica nell’articolo 213, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, e che la relativa finalità risiede nel fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall’articolo 192, comma 2, dello stesso Codice nel caso di affidamento diretto ad organismi in house, il vaglio del testo conduce il Consiglio di Stato a segnalare ad ANAC una serie di circostanze sopravvenute meritevoli di essere tenute in considerazione in vista dell’adozione di una versione “rivisitata” delle Linee Guida in parola.

 

In particolare, i dati normativi sopraggiunti di cui tenere conto sono quelli di cui all’art. 10 (rubricato Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, che ha sia ampliato l’area applicativa del ricorso all’in house providing, autorizzando le amministrazioni interessate, al fine di “sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027”, ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, “del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sia introdotto, nel comma 3, una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’in house in deroga al mercato, di cui all’art. 192, comma 2, in trattazione (“Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali”, testo così modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021).

 

Non solo, ma le nuove Linee Guida, osserva il Collegio, “si inseriscono in un contesto giuridico e istituzionale molto dinamico, soprattutto sotto la spinta urgente dello sviluppo e dell’attuazione del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, ma anche, più in generale, sotto la spinta della ripresa economica seguente alla pandemia da COViD-19.

 

Che l’istituto dell’in house providing sia al centro dell’attenzione del Governo e del Parlamento, in relazione (in particolare, ma non solo) alle esigenze di semplificazione e di rafforzamento della capacity building degli apparati amministrativi (chiamati a uno sforzo straordinario e aggiuntivo di efficienza ed efficacia realizzativa per l’attuazione del PNRR, degli interventi inclusi nel fondo complementare, nonché di tutte le altre, numerosissime opere pubbliche urgenti), è dimostrato dalla già citata norma ad hoc inserita nella recente normativa primaria dedicata alla definizione della governance del PNRR (l’art. 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 sopra richiamato), che sembra incrociarsi esplicitamente con l’intervento in esame (il quale però non pare tenerne conto, neanche negli atti di accompagnamento)”.

 

La previsione di Linee Guida che vadano, in questa fase, a privilegiare esigenze di applicazione dell’istituto dell’in house in termini addirittura di maggior rigore rispetto a quanto esigibile sulla base del dato normativo vigente, unita peraltro all’inizio di un percorso parlamentare che potrebbe condurre a un nuovo Codice dei contratti pubblici, tutti elementi non considerati dall’ANAC nel varare il suo schema di Linee Guida, così come le già citate novità di cui al D.L. 77/2021 e relativa legge di conversione, hanno determinato la decisione del Collegio di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa che ANAC ponga in essere gli approfondimenti istruttori indicati.

 

Paradigma approfondirà la tematica dell’in house providing, anche alla luce del citato parere del Consiglio di Stato, in un seminario di approfondimento previsto il 2 dicembre prossimo. Il relativo programma verrà reso noto a breve sul sito web e sui canali social di Paradigma.

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