Intermediari finanziari e Fisco, la Direttiva Atad cancella i dubbi

Riportiamo integralmente l’interessante articolo comparso sul Sole 24 ore di venerdì 14 dicembre, scritto dal Dott. Marco Piazza e Dalla Dott.ssa Michela Folli.
Chiarito il trattamento ai fini Irap e Ires. Arriva una definizione univoca
La scelta del legislatore di inserire direttamente nel testo unico delle imposte sui redditi una definizione di «intermediario finanziario» (articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 novembre 2018, in corso di pubblicazione) risponde a una esigenza molto sentita.
Ne è una dimostrazione il fatto che a tre anni dalla revisione degli schemi di bilancio degli intermediari (si veda il Dlgs n. 136 del 2015) esistono ancora incertezze e incongruenze nelle norme fiscali applicabili a determinate tipologie di operatori nel campo finanziario.
La risposta delle Entrate n. 106 di ieri, ad esempio, riguarda una società operante nel settore della corporate finance che presta consulenza e advisory per le operazioni straordinarie da porre in essere da parte dei propri committenti, fuori dall’ambito di gruppi bancari o finanziari.
L’attività svolta non è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e non comporta l’iscrizione in albi o elenchi di alcun tipo. Fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 ha utilizzato lo schema di cui al Dlgs n. 87 del 1992 previsto per gli intermediari finanziari. Dal 2016, con l’abrogazione del Dlgs 87/1992 e la contestuale entrata in vigore del Dlgs 136/2015, la società ha cessato di essere obbligata a redigere il bilancio secondo lo schema degli intermediari finanziari e ha cominciato ad applicare le regole dei soggetti industriali (Dlgs 139/2015).
Nonostante la sua abrogazione, le norme fiscali hanno continuato a richiamare il Dlgs 87/1992; così questa società, come molte altre finanziarie non vigilate, si è ritrovata da un lato a redigere il bilancio con le regole delle imprese industriali e dall’altro ad applicare le norme fiscali sulla deducibilità degli interessi passivi e delle perdite su crediti, sul calcolo dell’Irap e sulle maggiorazioni Irap e Ires previste per le imprese finanziarie.
La risposta dell’agenzia delle Entrate conferma la correttezza del comportamento seguito dalla società, ma ricorda anche che il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Atad ha finalmente dettato una definizione di intermediario finanziario univoca e fondamentalmente basata su quella valida per l’individuazione degli schemi di bilancio adottabili.
La nuova disciplina fiscale, che si applica già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, consentirà di risolvere diversi casi dubbi e, soprattutto, contribuirà a evitare che vi siano incongruenze fra le regole fiscali e quelle di bilancio. Nel caso di pecie, per esempio, non vi è dubbio che la società di consulenza applicherà le stesse regole fiscali delle società industriali, in quanto non rientra in alcuna delle categorie disciplinate dall’articolo 162-bis («intermediari finanziari» e «società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati»).
Il Dott. Marco Piazza interverrà nel corso dell’evento formativo Le misure di contrasto all’aggressive tax planningprevisto a Milano il 15 e 16 gennaio 2019. il Dott. Piazza interverrà in merito all’identificazione degli intermediari finanziari e delle holding (finanziarie e non finanziarie).
Potrebbe interessare anche

Chiarimenti della Guardia di Finanza: contro i reati fiscali servono modelli organizzativi idonei
13 Marzo 2023

Sulla fiscalità dei trust in consultazione la circolare AdE
25 Agosto 2021