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Il MEF detta i nuovi requisiti e criteri degli esponenti aziendali delle banche

Il MEF detta i nuovi requisiti e criteri degli esponenti aziendali delle banche

Il 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

 

Nello specifico il D.M., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, definisce in modo analitico i requisiti di onorabilità e criteri di correttezza, di professionalità e criteri di competenza e di indipendenza.

 

La vigente disciplina ha subito importanti modifiche ed amplia il novero dei soggetti destinatari del nuovo Regolamento raggruppandoli nelle seguenti categorie:

 

  • gli esponenti delle banche italiane e le società capogruppo di gruppi bancari;
  • i responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
  • gli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento;
  • gli esponenti dei confidi di cui all’art. 112 del TUB;
  • gli istituti di moneta elettronica, di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

 

Delineando una puntuale distinzione tra “requisiti” e “criteri”, il MEF introduce una completa e significativa riforma che rafforza in modo rilevante i principi vigenti ed introduce ulteriori valutazioni che la rendono più stringente della precedente.

 

Le valutazioni sui requisiti non devono essere profilate in modo automatico, ma in base all’analisi dei singoli esponenti e, questi ultimi, dovranno soddisfare anche criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

 

Il nuovo Regolamento introduce un ulteriore e sostanziale requisito affinché l’esponente aziendale risulti idoneo a svolgere l’incarico assegnato: l’assenza di procedimenti  penali pendenti.

 

Condotte non conformi non comportano l’inidoneità automatica dell’esponente, ma deve essere fatta una valutazione da parte dell’organo competente “avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione”.

 

Le nuove disposizioni si applicheranno alle nomine successive alla data dell’entrata in vigore del provvedimento.

 

Paradigma organizza il 10 febbraio prossimo “Il nuovo Regolamento MEF sui requisiti degli esponenti bancari e finanziari” con l’obiettivo di valutare l’impatto sull’operatività e sull’organizzazione delle Banche e degli intermediari del nuove Regolamento MEF, che al fine di rispettare i tempi previsti dal Decreto per l’applicazione delle nuove disposizioni, impone un rapido aggiornamento della governance interna.

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