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Incentivo alle funzioni tecniche negli appalti: quando spetta secondo il MIMS

Incentivo alle funzioni tecniche negli appalti: quando spetta secondo il MIMS

Con parere n. 1485 del 31 agosto scorso, il Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha effettuato alcune puntualizzazioni in ordine al momento da cui ha origine la spettanza del diritto a percepire l’incentivo per l’espletamento di funzioni tecniche, nell’ambito degli appalti pubblici.

 

Nello specifico, a un quesito con il quale si domandava se l’incentivo fosse conseguente al solo avvenuto espletamento di una delle attività di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero fosse necessario un quid pluris, il Servizio Giuridico risponde che, ferma restando l’autonomia delle amministrazioni nel ripartire le risorse del fondo di cui all’art. 113, secondo i propri ordinamenti, l’orientamento della magistratura contabile (che il Ministero evidentemente fa proprio) è quello di ritenere doveroso che la corresponsione dell’incentivo avvenga in presenza di completamento dell’opera, o di esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto, nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti.

 

I temi del diritto all’incentivo per l’esercizio di funzioni tecniche negli appalti, dei criteri di utilizzo del fondo ex art. 113 CCP e tutte le altre rilevanti questioni connesse verranno debitamente approfondite nel seminario on line di Paradigma “Incentivi al personale dipendente per funzioni tecniche negli appalti”, in programma il 18 novembre prossimo.

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