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Equo compenso rimesso in discussione dalla CGUE?

Equo compenso rimesso in discussione dalla CGUE?

Con sentenza resa il 25 gennaio 2024 (procedimento C-438/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha enunciato dei principi di diritto capaci di determinare un qualche impatto sul mercato dei servizi legali (e non solo).

 

Come noto, il legislatore italiano ha introdotto una disciplina organica dell’equo compenso nei servizi professionali, ivi inclusi quelli legali, con la L. n. 49/2023, che tutela i liberi professionisti rispetto ai contraenti “forti”, stabilendo in loro favore una nullità di protezione nel caso di violazione dei minimi tariffari. Inoltre, il nuovo Codice dei contratti pubblici, all’art. 8, comma 2, dispone che la Pubblica Amministrazione si attenga al principio dell’equo compenso per i liberi professionisti, fatte salve eccezionali ipotesi di prestazioni che possono rese gratuitamente a fronte di adeguata motivazione (sulla base del presupposto che, taluni incarichi, sono idonei a determinare una remunerazione “non monetaria” in favore del professionista assegnatario).

 

Rispetto al quadro nazionale descritto, la recente sentenza della Corte di Giustizia rischia di rimettere in discussione taluni punti che si ritenevano ormai fermi. Pur, infatti, nella parziale diversità della fattispecie concrete (tariffe determinate da regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati nella controversia menzionata, a fronte di un sistema italiano che vede la determinazione tramite decreto ministeriale), è pur vero che il risultato dell’inderogabilità dei livelli minimi di tariffa discende da una legge nel nostro ordinamento (la L. n. 49/2023, appunto), così come nel caso deciso a Bruxelles, in quanto la sentenza censura, per contrarietà all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE sì il regolamento fissato dall’organizzazione professionale, ma “reso obbligatorio da una normativa nazionale”.

 

Il webinar di Paradigma “Clausole sociali e altre disposizioni a tutela del lavoro dipendente e autonomo nei contratti pubblici”, previsto il 28 febbraio, costituirà l’occasione per affrontare, tra i vari e assai rilevanti profili di rispetto dei trattamenti salariali e dei compensi professionali nei contratti pubblici, anche quello dell’equo compenso nei contratti affidati ad avvocati o altri liberi professionisti, avendo riguardo anche alla sentenza in parola.

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