Conoscenza e competenza, intermediari al passo con MiFID2
Assogestioni ha pubblicato il 5 febbraio 2019 una circolare sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari previsti dalla direttiva europea e recepiti dalla Consob.
Il documento, del quale anticipiamo uno stralcio, reca indicazioni operative per accompagnare i gestori nell’adempimento degli obblighi di formazione continua del proprio personale.
5 febbraio 2019 – La direttiva MiFID II ha introdotto importanti innovazioni nella regolamentazione dei servizi di investimento allo scopo di accrescere il grado di protezione degli investitori. Particolare attenzione è dedicata alla formazione del personale degli intermediari finanziari, a cui sono richieste conoscenze e competenze aggiornate e adeguate per adempiere correttamente agli obblighi nei confronti dei clienti-risparmiatori.
Conoscenze che devono essere adeguatamente accertate.
Entrando nel dettaglio della norma, l’articolo 25, paragrafo 1 della MiFID II prevede che gli Stati membri prescrivano alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti, su loro richiesta, che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze. [continua a leggere]
Il 5 ottobre scorso Consob ha pubblicato le proprie Q&A sulla disciplina dei requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari che forniscono informazioni o consulenza alla clientela in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Nel corso della seconda giornata dell’evento formativo organizzato da Paradigma a Milano il 12 e 13 febbraio 2019 MiFID2/MiFIR si cercherà di inquadrare quali siano i requisiti specifici richiesti di conoscenza e competenza, quali siano gli obblighi formativi dell’intermediario mandante e soprattutto come accertarne l’effettiva l’adeguatezza al fine di non ricorrere nel conseguente regime sanzionatorio.