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Criteri di valutazione per l’idoneità degli esponenti bancari: saranno rilevanti anche le lievi sanzioni amministrative?

Criteri di valutazione per l’idoneità degli esponenti bancari: saranno rilevanti anche le lievi sanzioni amministrative?

Come noto, il 5 maggio è stato pubblicato il provvedimento di Banca d’Italia sulle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

 

Le diverse e importanti indicazioni delle diposizioni di vigilanza entreranno in vigore il 1° luglio 2021.

 

Le disposizioni di Banca d’Italia delineano, a valle del Regolamento MEF n.169/20, le modalità procedurali di verifica, da parte dell’Autorità, dei requisiti di Fit&Proper e individua gli adempimenti societari che gli intermediari dovranno attuare.

 

Emerge però, in relazione soprattutto ai requisiti di correttezza e i criteri di onorabilità da applicare, una possibile discrepanza temporale tra l’entrata in vigore di queste disposizioni e le disposizioni già in essere del Regolamento MEF.

 

Banca d’Italia chiarisce infatti che, sebbene questo Provvedimento entri in vigore dal 1 luglio 2021 e tutte le nuove regole siano applicabili solo alle nomine successive a tale data, le disposizione si ritengono a “valle” dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 169/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (30 dicembre 2020). Questo chiarimento fa riflettere relativamente alle cariche e alle nomine approvate nel periodo compreso tra il 30/12/20 e il 1/7/21.

 

criteri presi in esame per la nomina e l’approvazione di queste cariche dovranno riferirsi alle nuove regole e comprendere quindi anche le eventuali sanzioni amministrative? Nel caso in cui quest’ultime non fossero state adeguatamente valutate sarebbe possibile la sospensione o l’eventuale rimozione dalla carica assegnata?

 

Per il DM 169/2020 assumono infatti rilevanza, oltre alle eventuali sanzioni penali ricevute degli esponenti di rilievo bancari, anche le sanzioni amministrative irrogate a tali soggetti per violazioni della normativa in materia societariabancariafinanziariamobiliareassicurativa e, in materia di mercati e strumenti di pagamento, anche per le sanzioni antiriciclaggio.

 

Quest’ultimo regime sanzionatorio è estremamente articolato e la possibilità di poter essere soggetti a sanzioni amministrative per lievi omissioni, anche solamente formali, è tanto alta da poter essere considerata un rischio strettamente connesso all’attività lavorativa abituale degli intermediari bancari e finanziari.

 

Per questo motivo le valutazioni sulla presenza e sul mantenimento dei requisiti diventano fondamentali per il corretto funzionamento degli organi e la tutela della solidità della banca.

 

Queste tematiche varranno approfondite nell’ambito dell’evento organizzato da Paradigma Procedure di valutazione dei requisiti degli esponenti bancari e finanziari che si terrà il 15 giugno 2021.

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