Banca d’Italia emana le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche
Con provvedimento dello scorso 4 maggio, Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche.
Il Provvedimento si applicherà anche a intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento ed ai sistemi di garanzia dei depositanti, ed inoltre a Bancoposta e a Cassa Depositi e Prestiti.
Le Disposizioni – in linea con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, ed in attuazione dell’articolo 26 del TUB – sono volte a disciplinare gli aspetti procedurali relativi alla valutazione dell’idoneità degli esponenti e gli adempimenti ad essi collegati da parte degli intermediari.
Come specificato nel D.M. n.169/2020, si considerano “esponenti aziendali” i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione, i componenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e, per alcuni aspetti anche i responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (tra i quali anche i Responsabili Antiriciclaggio).
Essi dovranno possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario.
Sarà innanzitutto quest’ultimo infatti a dover garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati, e non solo al momento della nomina dell’esponente, ma per tutta la durata dell’incarico. La responsabilità di individuare esponenti idonei e assicurare un’adeguata composizione qualitativa e quantitativa degli organi di amministrazione, rimane in capo all’intermediario stesso.
Nella valutazione degli esponenti aziendali, Banca d’Italia riveste un ruolo fondamentale. È infatti all’Autorità di Vigilanza che devono essere notificati tutti i documenti comprovanti l’idoneità dei componenti, sulla base dei quali l’organo competente dell’intermediario abbia condotto l’analisi dei requisiti.
Le Disposizioni sono strutturate in III Sezioni: la prima reca le regole di carattere generale, la seconda gli aspetti procedurali e la terza le norme transitorie e finali. Le Disposizioni di Banca d’Italia entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021 e si applicheranno sia alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021; nonché a sospensioni, rinnovi, supplenze successivi a tale data e riguardanti nomine effettuate dopo l’entrata in vigore del D.M. 169/2020.
Paradigma ha organizzato il 15 giugno prossimo l’evento formativo “Procedure di valutazione dei requisiti degli esponenti bancari e finanziari” nel corso del quale si analizzerà l’impatto che queste Disposizioni avranno sull’operatività e sull’organizzazione delle Banche e degli intermediari.