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Crisi d’impresa: per le Srl l’alternativa tra sindaci e revisori

Crisi d’impresa: per le Srl l’alternativa tra sindaci e revisori

La riduzione delle soglie dimensionali delle Srl nel D.Lgs. 14/2019 impone la nomina del Collegio Sindacale o del revisore in molte società a responsabilità limitata, con lo scopo di monitorare eventuali segnali di crisi al fine di porre in atto tempestivamente interventi correttivi a salvaguardia della continuità aziendale.

 

Tre le possibili scelte alternative:

–        la nomina del Collegio Sindacale o del sindaco unico con funzioni di revisione.

–        la nomina del Collegio Sindacale o del sindaco unico e del revisore

–        la nomina del solo revisore

 

Queste alternative non devono però far pensare che sindaci e revisori siano un tutt’uno.

Innanzitutto, il Collegio Sindacale è un organo della società: in sostanza, un organo che fa parte della governance della stessa, con funzioni di controllo.

L’incarico di revisione, invece, costituisce una prestazione professionale, regolamentata a livello comunitario dalle direttive recepite dal Dlgs 39/2010: il revisore non è un organo della società.

 

Mentre il controllo del Collegio Sindacale è preventivo quello del revisore interviene a cose fatte.

Tale funzione preventiva comporta maggiori responsabilità dal momento che il Collegio Sindacale, partecipando alle riunioni degli organi sociali, ha il  diritto/dovere di acquisire le informazioni necessarie per svolgere la funzione di controllo, anche contestualmente alle decisioni degli organi societari.

Al contrario, il revisore entra in possesso delle informazioni con modalità e con tempistiche diverse.

 

Il Codice Civile prevede che Collegio Sindacale e soggetti incaricati della revisione legale si scambino tempestivamente le informazioni rilevanti per i rispettivi compiti. Il Collegio Sindacale segue le disposizioni del Codice Civile integrate dalle Norme di comportamento del Collegio Sindacale, predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e che prevedono verifiche almeno ogni 90 giorni.

 

I revisori, invece, svolgono la propria attività in base ai principi di revisione internazionali.

 

Con riferimento alla vigilanza sul sistema di controllo interno della società, il Collegio Sindacale deve valutarne l’adeguatezza e il funzionamento in funzione dei rischi generici e specifici della stessa, mentre la verifica sul sistema di controllo interno svolta dal revisore riguarda un ambito applicativo più limitato focalizzato sull’aspetto contabile.

 

Ci sarà tempo fino al 16 dicembre 2019 per operare la scelta, scelta che implica importanti modifiche statutarie per ottemperare al disposto normativo.

 

Paradigma ha organizzato a Milano il 21 maggio 2019 un incontro sull’impatto della riforma della crisi d’impresa sulle società a responsabilità limitatacon lo scopo di individuare tempestivamente le novità più rilevanti per le imprese in modo da  utilizzare proficuamente il tempo che residua dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni e porre in essere le necessarie modifiche statutarie e organizzative.

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